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ATTENZIONE! Gli Amministratori ed i Moderatori di questa sezione del Forum di Natura Mediterraneo desiderano che l'argomento caccia sia evitato perchè ritengono che Associazioni come il WWF, Legambiente e Lipu, siano molto ben organizzate e coerentemente molto attive su questo argomento.
Inutile dire che siamo completamente in linea con gli ideali di queste associazioni.

Per contribuire alle finalità di salvaguardia che il forum si propone chiediamo inoltre a tutti gli utenti di collaborare con noi affinchè si possa contribuire a diffondere un'etica di approccio all'osservazione della fauna che rechi il minor disturbo possibile agli animali.


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 Conseguenze delle modifiche alla legge 11/02/1992, n. 157
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Carlmor
Moderatore Trasversale


Città: Varese
Prov.: Varese

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Flora e Fauna

Inserito il - 02 febbraio 2010 : 14:44:38 Mostra Profilo  Apri la Finestra di Tassonomia

Apriamo questa discussione per consentire un dibattito che permetta un confronto su un tema che in questi giorni è di notevole interesse: le modifiche recentemente approvate dal Senato (e in attesa di approvazione alla Camera) alla legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

Come sapete il regolamento del forum non consente di affrontare l'argomento caccia, per questo motivo la presente discussione non è orientata ad un dibattito a favore o contro la caccia, ma esclusivamente mirata alla valutazione degli effetti e delle conseguenze che l'approvazione di questi modifiche alla legge potrà apportare alla conservazione della fauna omeoterma. Apriamo questa discussione in mammiferi, ma l'argomento riguarda naturalmente anche l'avifauna.

Data la "delicatezza" del tema invitiamo tutti coloro che vorranno partecipare al massimo impegno per mantenere la discussione su toni pacati e al rispetto delle opinioni altrui.

Carlo

Carlmor
Moderatore Trasversale


Città: Varese
Prov.: Varese

Regione: Lombardia


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Flora e Fauna

Inserito il - 02 febbraio 2010 : 14:44:56 Mostra Profilo Apri la Finestra di Tassonomia
Per favorire il confronto sull'argomento riporto di seguito gli articoli di legge per i quali viene proposta una modifica. Gli articoli aggiunti o integrati sono evidenziati in rosso, quelli modificati sono evidenziati in viola, con qualche nota relativa alle modifiche.
Molti articoli vengono modificati/integrati solo in pochi punti, ma ritengo opportuno riportare l'intero articolo per completezza, anche se il testo risulta abbastanza lungo

Il testo completo della legge 11 febbraio 1992, n.157, per chi volesse leggerlo è a questo link (naturalmente non riporta le modifiche in questione perchè per ora sono state approvate solo al Senato).

Il testo completo delle modifiche recentemente approvare lo trovate qui, all'articolo 43.

Segnalo che il punto maggiormente discusso è inerente al comma 2 dell'art.18 soprattutto in relazione al fatto che viene eliminato un paragrafo relativo al limite temporale di prelievo venatorio e sostituito da un più generico
"I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate" la cui individuazione è demandata alle amministrazioni regionali.

La posizione in materia delle varie associazioni ambientaliste è disponibile qui.




LEGGE 11 febbraio 1992, n.157
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Art. 1.
(Fauna selvatica)
1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.
2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.
2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative secondo i dettami della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"; della Commissione europea quale documento di orientamento relativo alla caccia per un prelievo praticato in forma sostenibile, a norma della direttiva 79/409/CEE, e delle modifiche in prosieguo proposte, nel rispetto del testo della direttiva e dei princìpi generali sui quali si basa la legislazione comunitaria nella specifica materia
3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.
5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 70/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente.
6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.
7. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico- venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.
7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE

Art. 18.
(Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)
1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur), merlo (Turdus merula); passero (Passer italiae); passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); allodola (Alauda arvensis); colino della Virginia (Colinus virginianus);
starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
minilepre (Silvilagus floridamus);
b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (Sturnus volgaris); cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus);
fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos);
folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);
alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus aquaticus); fischione (Anas penepole); codone (Anas acuta);
marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus); fringuello (Fringilla coelebs); peppola (Fringilla montifringilla); combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); taccola (Corvus monedula); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); pittima reale (Limosa limosa); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica);
volpe (Vulpes vulpes);
c) specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); francolino di monte (Bonasa bonasia); coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus);
d) specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 dicembre o dal 1 novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa).

2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1 settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati puo' essere autorizzata a far tempo dal 1o agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.

NOTA: Il primo periodo del comma 2 viene sostituito dai seguenti:

I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all'articolo l della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Nell'adottare i provvedimenti di cui al periodo precedente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono obbligate ad acquisire il parere preventivo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai fini della validazione delle analisi scientifiche e ornitologiche redatte secondo i princìpi della direttiva europea su cui si basano i provvedimenti regionali. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, per le specie di mammiferi di cui è consentito il prelievo venatorio ai sensi del presente articolo, le regioni e le province autonome sono obbligate, nell'approvazione dei calendari venatori, al rispetto dell'arco temporale compreso tra il 1º settembre ed il 31 gennaio.

NOTA: Il terzo periodo del comma 2 viene sostituito dal seguente:

I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate.



3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.
4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.
5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non puo' essere superiore a tre. Le ragioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.
6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolarmentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1 ottobre e il 30 novembre.
7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.
8. Non è consentita la posta alla beccaccia nè la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

Art. 20.
(Introduzione di fauna selvatica dall'estero)
1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purchè appartenente alle specie autoctone, puo' effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.
2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.
3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nel rispetto delle convenzioni internazionali e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea .
Art. 21.
(Divieti)
1. E' vietato a chiunque:
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 1 gennaio 1995, provvedendo nel frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima;
c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purchè dette zone siano delimitate da tabelle, esenti da tasse indicanti il divieto:
e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
h) cacciare a rastrello in piu' di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;
l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;
m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;
n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore suc- cessive alla competente amministrazione provinciale; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le deroghe e le attività venatorie previste dalla presente legge
p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;
q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonchè nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto d caccia;
t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellaggione;
z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1o gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e);
bb) vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonchè loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus);
cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti);
dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;
ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;
ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.
2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.
3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.


Carlo
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theco
Utente Super




6116 Messaggi
Tutti i Forum

Inserito il - 02 febbraio 2010 : 17:36:03 Mostra Profilo Apri la Finestra di Tassonomia
Apprezzo molto questa discussione, è importante cominciare a discutere anche di caccia e spero che si possano raggiungere gli obiettivi posti da Carlo. Mi unisco quindi alla sua richiesta a non volere trasformare questa discussione in uno scontro pro-contro caccia.

D’altra parte ritengo che l’unica buona legge relativa alla caccia sia quella che ne sancisce la completa abolizione e sarei pronto fin da ora a discutere insieme a voi gli effetti e le conseguenze che una tale ipotetica legge potrebbe avere sulla fauna.

Ho un conflitto da risolvere, da una parte il desiderio che si cominci a parlare di caccia, dall’altra parte la convinzione che non sia giusto tacere la posizione abolizionista, anche perché credo che sia condivisa da molte persone che frequentano queste pagine, a prescindere dalla sua immediata praticabilità: un ideale non è mai semplice da realizzare, ma può valere più di mille pragmatismi.

Mi limiterò quindi ad esprimere la mia posizione solo attraverso uno slogan:

IO SONO A FAVORE DELL’ABOLIZIONE


Invito tutti coloro che la pensano come me ad intervenire dopo di me ripetendo solo lo slogan, senza aggiungere altre parole o altri commenti, lasciando quindi spazio libero a chi invece desidera aderire all’invito di Carlo per discutere delle modifiche alla legge attuale, senza creare inutili polemiche.

Come dice giustamente Carlo è importante rispettare le opinioni altrui, facciamo sentire la nostra con rispetto, in un modo simpatico, senza invadere il campo di chi desidera discutere su un piano diverso.

Ciao, Andrea
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arpax
Utente Senior


Città: Istres

Regione: France


654 Messaggi
Flora e Fauna

Inserito il - 02 febbraio 2010 : 17:38:17 Mostra Profilo Apri la Finestra di Tassonomia
IO SONO A FAVORE DELL’ABOLIZIONE

Se una sera vedrai all'orizzonte la mia sagoma scura aspetta, osserva, e non muoverti: potrebbe essere l'ultima volta. ( da l'ORSO di G.Boscagli)
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Luciano54
Moderatore


Città: Forlì
Prov.: Forlì-Cesena

Regione: Emilia Romagna


4965 Messaggi
Flora e Fauna

Inserito il - 02 febbraio 2010 : 21:36:32 Mostra Profilo Apri la Finestra di Tassonomia
Bello il modo con cui si è incominciata la discussione, con in evidenza le leggi ..... e le proposte di modifica; in questo modo è possibile un confronto diretto e costruttivo sulle possibili conseguenze a cui le modifiche possono condurre ... e magari su quali sarebbero invece le modifiche più opportune (compresa l'opzione di non apportare modifiche.

Peccato però che quasi immediatamente ci sia stata una brusca sterzata verso uno scontro pro e contro caccia ... prima stigmatizzato ...

Messaggio originario di theco:
.... Mi unisco quindi alla sua richiesta a non volere trasformare questa discussione in uno scontro pro-contro caccia ...


... e poi di fatto implementato ...

Messaggio originario di theco:
... D’altra parte ritengo che l’unica buona legge relativa alla caccia sia quella che ne sancisce la completa abolizione e sarei pronto fin da ora a discutere insieme a voi gli effetti e le conseguenze che una tale ipotetica legge potrebbe avere sulla fauna .... ....... a prescindere dalla sua immediata praticabilità ......


Non si può prescindere dalla immediata praticabilità ... altrimenti è utopia, sarebbe come parlare di interrompere il flusso dell'energia "tradizionale" a favore della rinnovabile ... senza che di fatto sia fattibile.

La restante parte del messaggio è un evidente controsenso ....

Messaggio originario di theco:
Invito tutti coloro che la pensano come me ad intervenire dopo di me ripetendo solo lo slogan, senza aggiungere altre parole o altri commenti, lasciando quindi spazio libero a chi invece desidera aderire all’invito di Carlo per discutere delle modifiche alla legge attuale, senza creare inutili polemiche.

Come dice giustamente Carlo è importante rispettare le opinioni altrui, facciamo sentire la nostra con rispetto, in un modo simpatico, senza invadere il campo di chi desidera discutere su un piano diverso.
Ciao, Andrea



tanto è vero che da adesso in poi saranno tutte e solo "invasioni di campo".
Io vi esorto quindi a ignorare il messaggio di theco ... e il successivo di arpax (C.V.D.) perchè non conformi a quanto riportato nel titolo della discussione ... e sollecitato da Carlo, ... e a riportare la discussione nel suo alveo .. in modo da riuscire finalmente a parlare di questo spinoso argomento ... in modo costruttivo!
Ciaoo

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Carlmor
Moderatore Trasversale


Città: Varese
Prov.: Varese

Regione: Lombardia


8940 Messaggi
Flora e Fauna

Inserito il - 02 febbraio 2010 : 22:32:04 Mostra Profilo Apri la Finestra di Tassonomia
Concordo con Luciano.
Mi farebbe piacere vedere un elenco di utenti contrari alla caccia (credo lo siano quasi tutti coloro che frequentano questo forum). Tuttavia preferirei evitare che questo accada in questa discussione perchè, come ho detto nel primo messaggio, limitarci ad esprimere una posizione "caccia sì" - "caccia no", a parte evidenziare che in NM, come prevedibile, siamo sostanzialmente d'accordo, non cambia per nulla la questione in ballo in questa discussione e nel nostro paese.

Visto che la caccia esiste e che difficilmente i risultati di una "petizione" sul forum NM potranno cambiare la situazione, trovo molto più utile un confronto equilibrato che consenta di valutare il modo di rendere meno impattante l'attuale legge sulla caccia.

Per difendere le proprie convinzioni in questo campo credo sia opportuno essere informati il più possibile sulla materia. L'occasione ci è fornita dalle recenti modifiche alla legge 157/1992.
La mia speranza è che affrontando in modo costruttivo questo argomento, si possa arrivare ad evidenziare in modo oggettivo se queste modifiche apportano o meno conseguenze negative alla fauna soggetta a prelievo venatorio. Alla luce di ciò che emergerà si potrà invitare di conseguenza chi ci legge ad aderire o meno alle petizioni delle associazioni ambientaliste, basando le proprie scelte su considerazioni scientifiche e naturalistiche che possono dare maggiore peso ad una posizione personale di partenza contraria alla caccia.

Limitarsi a dichiarare la propria posizione abolizionista, visto che alla fine siamo fra noi e siamo già tutti convinti, non aiuta sicuramente ad apportare valide motivazioni che consentano di discutere del problema e temo porterà unicamente a diluire, se non troncare sul nascere, gli interventi di chi vuole portare un contributo diverso a questa discussione. Queste condizioni, per quanto mi riguarda, renderebbero sostanzialmente inutile continuare ad affrontare l'argomento scelto per questa discussione.

Carlo
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Luciano54
Moderatore


Città: Forlì
Prov.: Forlì-Cesena

Regione: Emilia Romagna


4965 Messaggi
Flora e Fauna

Inserito il - 03 febbraio 2010 : 07:09:56 Mostra Profilo Apri la Finestra di Tassonomia
Credo sia opportuno iniziare a disquisire sul punto:
è opportuno o meno intervenire sul calendario venatorio (sia in termini temporali ... che di specie cacciabili)? .... Se sì in che modo? ... se no come si può ovviare diversamente a precedenti errori di valutazione e/o mutate condizioni di status delle diverse specie?
Personalmente ritengo sia indispensabile, ... ma non condivido le modalità attraverso cui questi cambiamenti vengono proposti

Messaggio originario di Carlmor:
NOTA: Il primo periodo del comma 2 viene sostituito dai seguenti:

I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all'articolo l della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Nell'adottare i provvedimenti di cui al periodo precedente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono obbligate ad acquisire il parere preventivo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai fini della validazione delle analisi scientifiche e ornitologiche redatte secondo i princìpi della direttiva europea su cui si basano i provvedimenti regionali. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, per le specie di mammiferi di cui è consentito il prelievo venatorio ai sensi del presente articolo, le regioni e le province autonome sono obbligate, nell'approvazione dei calendari venatori, al rispetto dell'arco temporale compreso tra il 1º settembre ed il 31 gennaio.

NOTA: Il terzo periodo del comma 2 viene sostituito dal seguente:

I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate.


La prima incompletezza potrebbe essere individuata nella frase che ho messo in grassetto; innanzitutto mi sembra che il parere dell'ISPRA non venga molto considerato, in secondo luogo penso che questo parere dovrebbe essere preventivamente valutato in un tavolo di confronto in cui assieme alle figure tecniche dell'ISPRA (ipotizziamo due) ... siano presenti altri tecnici indicati dalle associazioni di categoria (ipotizziamo un tecnico in rappresentanza delle associazioni agricole, ... uno in rappresentanza delle associazioni ambientaliste ... uno di quelle venatorie). Il parere che scaturisce da questa sorta di commissione dovrebbe però essere vincolante!
Ho buttato il primo sassolino!
Ciaoo

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zulo
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Inserito il - 03 febbraio 2010 : 10:43:17 Mostra Profilo Apri la Finestra di Tassonomia
argomento spinoso, è facile scivolare su considerazioni impopolari che scatenerebbero l'ira degli animalisti più estremisti, comunque ci provo, cercando di non essere troppo tecnico.
spesso l'abolizione della caccia va a discapito di animali più legati a un tipo di biotopo piuttosto che a un altro (l'esempio degli anfibi che vedono molti abitat scampati alla cementificazione distrutti dal sovrannumero di cinghiali). quindi io sarei più a favore delle cacce selettive, i così detti prelievi venatori, una sorta di caccia atta a mantenere l'equilibrio naturale relativamente stabile (anche se in realtà viene operata solo su richiesta di agricoltori più o meno potenti in ambito amministrativo). sono daccordo che per rendere possibile ciò bisogna organizzare tavoli dove come dice luciano54 siano presenti rappresentanti di tutte le parti con argomentazioni scientifiche provate alla mano, ma c'è il rischio di creare una situazione di stallo perchè, riprendendo l'esempio di prima, se è vero che limitando i cinghiali si da respiro a tutta la natura che soffre del loro sovrannumero è anche vero che si sottrae fonte di nutrimento ai predatori naturali come il lupo i quali dovrebbero ripiegare sul bestiame, e le due fazioni (caccia si-caccia no) rischierebbero di non arrivare a nessun risultato accettabile. quindi secondo me non c'è un giusto o sbagliato, solo l'estremismo, in entrambe le parti, è controproducente.
tutto ciò che ho scritto tiene conto del fatto che l'uomo non vuole, in quanto essere dominante, e non deve, in quanto essere vivente, farsi da parte.

"te li stai a prende tutti sti Tonni dar mare, ne lasci uno pe le generazioni future?"

"e che quarcuno duecento anni fa s'è preoccupato de lasciamme un Bisonte a me?"

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giuliano petreri
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pardus
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Inserito il - 03 febbraio 2010 : 11:24:56 Mostra Profilo Apri la Finestra di Tassonomia
non sono favorevole all'allungamento del calendario venatorio, gia' in autunno-inverno (ad esempio come si faccia a cacciare il cervo nel periodo del bramito e' una cosa orrenda) e' molto spiacevole essere in giro per escursioni e sentire seppur lontano uno sparo, figuriamoci nel resto dell'anno a discapito di tante specie di animali....mentre sono favorevole alla caccia selettiva ( vorrei sapere dove si fa in italia effettivamente ), ma a seguito di precisi censimenti qualitativi e quantitativi...la maggior parte di quest'ultimi vengono fatte da cacciatori, che per carita' ce ne saranno di onesti e seri, ma dubito che facciano un censimento corretto per poi determinare il corretto prelievo della specie..
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Frustone
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Città: Siena
Prov.: Siena

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Inserito il - 03 febbraio 2010 : 12:14:20 Mostra Profilo Apri la Finestra di Tassonomia
Perdonatemi, ma io in questo guazzabuglio di idee, propositi o condanne ci sto capendo sempre meno, ma soprattutto non riesco a capire come qualcuno non veda o non voglia vedere quello che succede nelle nostre campagne: LA NON VIGILANZA.

In una nazione dove la Guardia Forestale è dirottata la domenica negli stadi di calcio di serie B e di serie A a guardare orde di barbari indegni, invece che stare a svolgere i propri compiti più insiti nella loro stessa vocazione..
In una nazione dove un ragazzo o una ragazza PER BENE seguono il corso di Gav e poi... vengono mandati alle raccolte differenziate invece che a guardare boschi o fiumi...
Voi vi preoccupate se aumentano la caccia?

Signori, le nostre campagne sono completamente alla mercè di tutti e di tutto, praticamente tutto l'anno e i bracconaggi sono sotto gli occhi di tutti (e di striscia la notizia).
Se chi controllasse,se chi è proposto al controllo venisse indirizzato a quello, non ci sarebbe problema alcuno.
E attenti a invocare cacce di selezione!
Guardate cosa succede al cinghiale maremmano e poi riditemi!
Si uccide il maremmano e si lascia lo sloveno, per non parlare di caprioli dove l'importanza dell'esemplare (la sua bellezza, caratteri importanti da trasmettere alle genie future) non viene affatto guardata e... si spara nel mucchio, anzi, si spara all'esemplare, e non ditemi che non è vero!
Cacce di selezione? Se fatte così sono dannose come la grandine a maggio!
Ma poi santo dio, ma per Voi, i cinghiali sono davvero tutti uguali?
Pensate davvero che le cacce di selezione vengano accompagnate da sistema di criterio?
Mah, forse dalle vostre parti non sarà così, forse dalle vostre parti se uno va per boschi ogni tanto incontra un forestale, mah... maledetti toscani il marcio è solo qui evidentemente.
Chi deve controllare controlli, chi deve accompagnare il cacciatore alle selezioni lo faccia davvero e con cognizione di causa, allora vedrete che la caccia non fa danni, anzi.
Così è tutto allo sbando,tutto, e io non punto l'indice sui cacciatori ma sul Corpo Forestale dello Stato Italiano.

IO SONO PER L'ABOLIZIONE DELLO STATO DEL NULLA, DEL NON CONTROLLO, ma non certo della caccia, come vedete io non sono un cacciatore scrivo con Voi e un po mi conoscete oramai, ma sono figlio e nipote di abili cacciatori e l'amore per la natura me lo hanno trasmesso loro, non libri o altro, e nessuno mi ha mai messo un fucile in mano e anzi sono stato invogliato a non farlo, quindi evitiamo di sparare nel mucchio, ma pretendiamo che le leggi e i regolamenti siano rispettati e... si vigili per davvero e si accompagni il cacciatore come succede in altre nazioni e si guardi davvero a cosa spara.
Massimo.

------------------------
No alla diga sul Farma-Merse, no ieri, no domani, MAI!!

Modificato da - Frustone in data 03 febbraio 2010 12:50:07
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Luciano54
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Inserito il - 03 febbraio 2010 : 13:49:15 Mostra Profilo Apri la Finestra di Tassonomia
Messaggio originario di Frustone:
.... pretendiamo che le leggi e i regolamenti siano rispettati ....


Questo credo sia uno dei punti cardine sui quali discutere e impegnarsi, ... mi sembra però che la parte di messaggio precedente dica cose sen'altro vere (in parte) ... ma che si limiti ad essere un atto d'accusa abbastanza generalista (scusami Massimo, ma cerchiamo di inquadrare un problema alla volta ... e soprattutto di proporre soluzioni ai problemi) ... ho anche la vaga impressione che così facendo rischiamo di nuovo un leggero "dirottamento" dal tema fondamentale: possibili conseguente (negative o positive che siano secondo voi) alla legge in oggetto, .... motivi delle conseguenze ipotizzate e possibili alternative.
Ho trovato interessante il contributo di Zulo e anche quelli successivi ....

Messaggio originario di pardus:
.... gia' in autunno-inverno (ad esempio come si faccia a cacciare il cervo nel periodo del bramito e' una cosa orrenda) e' molto spiacevole essere in giro per escursioni e sentire seppur lontano uno sparo, figuriamoci nel resto dell'anno a discapito di tante specie di animali....


Credo che dobbiamo focalizzare l'attenzione non su cosa da fastidio a noi ..... ma cosa è meno peggio per la fauna selvatica; concordo ad esempio sul fatto che la caccia al cervo nel periodo riproduttivo andrebbe vietata ... sia per un discorso etico ... che soprattutto di danno alla specie, pensate ad esempio a un maschio dominante che si è costruito un suo spazio riproduttivo e viene ucciso all'inizio della stagione .... accedono alla riproduzione individui di rango inferiore ... con tutti i conseguenti problemi per le generazioni future. D'altro canto probabilmente il periodo migliore per prelevare i maschi potrebbe non coincidere (anzi non coincide) con quello migliore per le femmine: periodo molto più limitato sia dalle cure parentali, sia dalla vicinanza col momento del parto; ecco la necessità di procedere in periodi diversi per sessi ... e spesso per classi di età; ... ricordo che la selezione presuppone la definizione di un piano di prelievo quali-quantitativo .... e che quindi il numero di giornate di attività (a fini quantitativi) è assolutamente ininfluente, ... abbiamo anzi verificato che in alcuni casi restringendo molto il periodo si ottiene l'effetto contrario di una maggior trascuratezza nell'individuazione del animale ... dovuta alla fretta.

Messaggio originario di pardus:
mentre sono favorevole alla caccia selettiva ( vorrei sapere dove si fa in italia effettivamente ), ma a seguito di precisi censimenti qualitativi e quantitativi...la maggior parte di quest'ultimi vengono fatte da cacciatori, che per carita' ce ne saranno di onesti e seri, ma dubito che facciano un censimento corretto per poi determinare il corretto prelievo della specie..


Anche quello dei censimenti è un problema reale e da valutare attentamente ... ma credo ci porterebbe troppo lontano dall'argomento della discussione.

Concludo ponendovi una questione:
Ipotizziamo che per cacciare fagiani ci sia un periodo di due mesi ... con solo un limite giornaliero di carniere (se mi va grassa .. potrei uccidere decine di fagiani in una stagione), .... oppure che abbia a disposizione 45 giorni per cacciare fagiani maschi ... e altri 45 (diversi) per cacciare le femmine (quindi tre mesi)... nel secondo caso però non ho un limite giornaliero ma complessivo: ho a disposizione il prelievo di 10 maschi e 7 femmine nell'arco della stagione.
Qual'è secondo voi il sistema migliore (ovviamente nell'ottica del fagiano ... e non del cacciatore)
Ciaoo

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theco
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Inserito il - 03 febbraio 2010 : 14:26:05 Mostra Profilo Apri la Finestra di Tassonomia
Messaggio originario di Luciano54:
Io vi esorto quindi a ignorare il messaggio di theco

Messaggio originario di Carlmor:
Concordo con Luciano

Conseguenze delle modifiche alla legge 11/02/1992, n. 157


Imperdonabile.


IO SONO A FAVORE DELL'ABOLIZIONE DELLA CACCIA E PER IL MANTENIMENTO DEL DIRITTO DI PAROLA
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Frustone
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Inserito il - 03 febbraio 2010 : 14:37:58 Mostra Profilo Apri la Finestra di Tassonomia
Messaggio originario di Luciano54:

Messaggio originario di Frustone:
.... pretendiamo che le leggi e i regolamenti siano rispettati ....


Questo credo sia uno dei punti cardine sui quali discutere e impegnarsi, ... mi sembra però che la parte di messaggio precedente dica cose sen'altro vere (in parte) ... ma che si limiti ad essere un atto d'accusa abbastanza generalista (scusami Massimo, ma cerchiamo di inquadrare un problema alla volta ... e soprattutto di proporre soluzioni ai problemi) ... ho anche la vaga impressione che così facendo rischiamo di nuovo un leggero "dirottamento" dal tema fondamentale: possibili conseguente (negative o positive che siano secondo voi) alla legge in oggetto, .... motivi delle conseguenze ipotizzate e possibili alternative.
........./Ciaoo

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Ma appunto Luciano,appunto, tanto per risolverli seriamente i problemi bisogna partire dalla radice, ovvero da chi è preposto a regolare a sanzionare e a controllare, capisci?
Questa nazione ha il tallone d'Achille proprio lì, io ti potrei dire l'opposto, cioè di riflettere alla base sui problemi che i nostri animali preferiti hanno sull'attuale e che sono:
A. forze preposte ai controlli assenti.
B. cacce di selezione portate avanti a caso e senza cognizione di causa.
Non porterà ne vantaggi ne svantaggi una modifica ad una legge o discutere sul cosa è meglio o cosa è peggio.
Quì è proprio il sistema che non va, a prescindere della modifica di legge.
Io credo che se in un albero c'è la radice che non funziona non ha senso occuparsi della chioma...


Massimo.

------------------------
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Carlmor
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Inserito il - 03 febbraio 2010 : 14:50:01 Mostra Profilo Apri la Finestra di Tassonomia
Messaggio originario di theco:

Messaggio originario di Luciano54:
Io vi esorto quindi a ignorare il messaggio di theco

Messaggio originario di Carlmor:
Concordo con Luciano

Conseguenze delle modifiche alla legge 11/02/1992, n. 157


Imperdonabile.


IO SONO A FAVORE DELL'ABOLIZIONE DELLA CACCIA E PER IL MANTENIMENTO DEL DIRITTO DI PAROLA



Il diritto di parola non te lo ha negato nessuno.
Semplicemente preferirei che l'attestazione di essere favorevole all'abolizione alla caccia fosse accompagnata da un contributo costruttivo all'argomento in discussione. Altrimenti potevamo aprire un sondaggio e non una discussione sulle modifiche all'attuale legge sulla caccia.

Carlo
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theco
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Inserito il - 03 febbraio 2010 : 15:03:01 Mostra Profilo Apri la Finestra di Tassonomia
Messaggio originario di Carlmor:

Messaggio originario di theco:

Messaggio originario di Luciano54:
Io vi esorto quindi a ignorare il messaggio di theco

Messaggio originario di Carlmor:
Concordo con Luciano

Conseguenze delle modifiche alla legge 11/02/1992, n. 157


Imperdonabile.


IO SONO A FAVORE DELL'ABOLIZIONE DELLA CACCIA E PER IL MANTENIMENTO DEL DIRITTO DI PAROLA



Il diritto di parola non te lo ha negato nessuno.
Semplicemente preferirei che l'attestazione di essere favorevole all'abolizione alla caccia fosse accompagnata da un contributo costruttivo all'argomento in discussione. Altrimenti potevamo aprire un sondaggio e non una discussione sulle modifiche all'attuale legge sulla caccia.

Carlo



La possibilità di discutere sulle modifiche all'attuale legge sulla caccia non te l'ha negata nessuno. Se l'intenzione era quella di discutere senza contraddittorio bastava dirlo e nessuno avrebbe cercato di fare presenti punti di vista diversi sulla caccia.

Per me è una novità che sul forum si possano invitare pubblicamente le persone ad ignorare un intervento altrui e lo si possa fare con la condiscendenza della moderazione, ne prendo atto. Buon proseguimento.

Ciao, Andrea
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Carlmor
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Inserito il - 03 febbraio 2010 : 15:19:39 Mostra Profilo Apri la Finestra di Tassonomia
Messaggio originario di theco:

La possibilità di discutere sulle modifiche all'attuale legge sulla caccia non te l'ha negata nessuno. Se l'intenzione era quella di discutere senza contraddittorio bastava dirlo e nessuno avrebbe cercato di fare presenti punti di vista diversi sulla caccia.

Ciao, Andrea


E dove sarebbe la negazione del contraddittorio nel chiedere che una persona non si limiti a scrivere "IO SONO A FAVORE DELL'ABOLIZIONE", facendo seguire alla richiesta una motivazione, che si può ritenere valida o meno, ma che evidenzia che la richiesta ha la funzione di consentire una discussione che non sia una semplice sequenza di slogan?
Nessuno ha scritto "tutti gli interventi non consoni saranno cancellati". Questa sarebbe stata censura e negazione del contraddittorio.

Messaggio originario di theco:

Per me è una novità che sul forum si possano invitare pubblicamente le persone ad ignorare un intervento altrui e lo si possa fare con la condiscendenza della moderazione, ne prendo atto. Buon proseguimento.




Prendo atto del fatto che questa prerogativa è concessa solo a te visto che hai invitato gli utenti ad ignorare il fatto che avevo chiesto che questa discussione non diventasse un semplice schieramento pro o contro la caccia, ma permettesse un dialogo costruttivo e il semplice motto "IO SONO A FAVORE DELL'ABOLIZIONE" prevede uno schieramento netto (e che per quanto mi riguarda condivido), ma nessuno altro tipo di apporto alla discussione.


Carlo
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arpax
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Inserito il - 03 febbraio 2010 : 15:28:40 Mostra Profilo Apri la Finestra di Tassonomia
Io sono un ragazzo, vorrei studiare scienze forestali, non sono un esperto, ma penso che sia una legge che non gioverà alla conservazione della nostra fauna!
ciao a tutti!

Se una sera vedrai all'orizzonte la mia sagoma scura aspetta, osserva, e non muoverti: potrebbe essere l'ultima volta. ( da l'ORSO di G.Boscagli)

Modificato da - arpax in data 03 febbraio 2010 15:51:59
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Carlmor
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Inserito il - 03 febbraio 2010 : 15:34:03 Mostra Profilo Apri la Finestra di Tassonomia
Messaggio originario di arpax:

Io sono un ragazzo, vorrei studiare scienze forestali, non sono un esperto, ma penso che sia una legge che non gioverà alla conservazione della nostra fauna!
ciao attutti!

Se una sera vedrai all'orizzonte la mia sagoma scura aspetta, osserva, e non muoverti: potrebbe essere l'ultima volta. ( da l'ORSO di G.Boscagli)


Perfetto
Quello che vogliamo fare è cercare di discutere le motivazioni per cui questa legge non gioverà alla conservazione della nostra fauna, vedere insieme quali modifiche sono più deleterie, in modo tale che esperti e non esperti possano scambiarsi le loro opinioni in materia
Per cui ti invito, oltre a dichiarare la tua posizione, a fare domande e a partecipare anche nel prosieguo della discussione.

Carlo
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arpax
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Inserito il - 03 febbraio 2010 : 15:41:21 Mostra Profilo Apri la Finestra di Tassonomia
"Segnalo che il punto maggiormente discusso è inerente al comma 2 dell'art.18 soprattutto in relazione al fatto che viene eliminato un paragrafo relativo al limite temporale di prelievo venatorio e sostituito da un più generico
"I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate" la cui individuazione è demandata alle amministrazioni regionali."
Ciò significa che potranno fare come gli pare?
ciao


Se una sera vedrai all'orizzonte la mia sagoma scura aspetta, osserva, e non muoverti: potrebbe essere l'ultima volta. ( da l'ORSO di G.Boscagli)
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Carlmor
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Inserito il - 03 febbraio 2010 : 16:02:47 Mostra Profilo Apri la Finestra di Tassonomia
In effetti i pericoli maggiori, a mio avviso (ma anche per le varie associazioni ambientaliste), sono legati proprio a questa frase. Per come è formulata la modifica alla legge dovrebbe riguardare "solo" gli uccelli, ma in pratica riguarda quasi tutta la fauna cacciabile (i mammiferi cacciabili sono pochi).
Il rischio è che questa delega alle regioni, che non impone date certe, venga usata, non per una maggiore tutela delle specie protette, ma per stabilire calendari più ampi per quelle non protette. Su questo aspetto spero possano contribuire anche persone più esperte di me in materia

Carlo
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arpax
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Inserito il - 03 febbraio 2010 : 16:11:14 Mostra Profilo Apri la Finestra di Tassonomia
Quindi specie come la pernice bianca, che sta già subendo una forte diminuzione, potranno essere cacciate in periodi più lunghi o meno lunghi(ma penso che saranno più lunghi..) rispetto ad adesso? naturalmente decisi dalle regioni.
ciao

Se una sera vedrai all'orizzonte la mia sagoma scura aspetta, osserva, e non muoverti: potrebbe essere l'ultima volta. ( da l'ORSO di G.Boscagli)

Modificato da - arpax in data 03 febbraio 2010 16:12:06
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