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ATTENZIONE! A causa dello stato di grave minaccia nel quale si trovano attualmente gli anfibi, dovuta non solo all'alterazione degli habitat, ma anche alle patologie legate alla chitridiomicosi e alla possibilità che appassionati e studiosi di anfibi possano diventare vettori involontari del contagio durante le escursioni, invitiamo tutti gli utenti del forum ad avere particolare cura quando ricercano o fotografano questi animali. Considerata inoltre la delicatezza necessaria nel maneggiare gli anfibi, onde evitare emulazioni da parte di persone inesperte, che potrebbero causare danni agli animali, invitiamo gli utenti a non postare foto di esemplari tenuti in mano. Questo tipo di foto d'ora in poi saranno rimosse. Eventuali foto inerenti studi o indagini scientifiche possono essere postate previa autorizzazione da parte dei moderatori di sezione o degli amministratori.
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 L.R. Piemontese sugli Anfibi: proposte di modifiche
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D21
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Inserito il - 09 novembre 2008 : 22:29:09 Mostra Profilo  Apri la Finestra di Tassonomia

Salve a tutti!

Introduco questo nuovo topic con la faccina stupita () a causa del coraggio che, nonostante la mia atavica accidia, mi scopro di possedere trattando questo scottantissimo argomento!

In effetti qui si parlerà - udite udite - di ALLEVAMENTO!!!

Ma prima di essere bannato dal forum , vorrei chiarire le mie ragioni:

1) Non parlo di allevamento amatoriale, di tipo terraristico o acquariofilo, ma ESCLUSIVAMENTE di allevamento a fini di salvataggio girini e/o adulti, da reimmettere in ambiente naturale appena possibile.

2) La Legge Regionale n°10 della Lombardia 31/10/2008, prevede una forma di allevamento delle Rane a fini commerciali. Essa è una legge recentissima, del marzo 2008, considerata all'avanguardia: mi ispiro ad essa per le modifiche della legge piemontese, come già sull'altro post.

3) Trovo assurdo che la legge piemontese attualmente in vigore mi conceda di sottrarre rane dall'ambiente per mangiarmele, ma non mi permetta di spostare dei girini dalle pozze in disseccamento, o allevarli fino alla metamorfosi per poi liberarli.

In ogni caso, ho distinto questa discussione dall'altra analoga sulla L.R. piemontese, per permettere ai moderatori e amministratori di bloccare (o cancellare) tutto, se l'argomento risultasse non consono a NM.

L'introduzione a questo scottante argomento sarà un po' lunghetta... Ho scoperto a mie spese che non è affatto facile fare una legge!
Spero almeno che le modifiche che suggeriremo migliorino la situazione attuale, certamente non sostenibile.

Una preghiera per tutti: NON si parlerà di allevamento "da compagnia", tipo amatoriale, ma solo di allevamento a fini di salvataggio, ripopolamento, cura di ferite, e commercio a fini alimentari.

Infatti per l'allevamento terraristico entra in gioco un altro campo attività, cioè quello CITES, con negozi di animali e allevamenti appositi. Se pur possibili, essi esulano dai fini delle Leggi Regionali, che hanno lo scopo di proteggere gli animali in natura. Se una legge permetterà di commerciare animali per terracquari, non sarà certo questa, ma un'altra apposita. Qui si parla solo di fauna selvatica.

Vado a incominciare...

Dario.


"Siamo noi, che sotto la notte ci muoviamo in silenzio, tra gli anfratti dei sogni che il giorno ci ispira,
nei meandri di un tempo che cambia ogni volta, cercando qualcosa che non abbiamo mai perso." (1795 J.d.L.)

D21
Moderatore Tutor


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Inserito il - 09 novembre 2008 : 22:29:48 Mostra Profilo Apri la Finestra di Tassonomia
Dunque: per scrivere una legge, o modificarne una già esistente, occorre tener conto di una lunga serie di regolamentazioni già approvate a livello internazionale e nazionale, che per quanto riguarda gli Anfibi, con particolare riferimento al Piemonte, sono riassunte nel documento seguente:

Link

Di tutte queste, quelle sugli Anfibi sono:

Direttiva Habitat: 92/43/CEE del 21 maggio 1992: ecco il link:

Link

E' stata ratificata con il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n° 357:

Link

poi modificato e integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003:

Link

Naturalmente, la Convenzione di Berna:

Link

ratificata con la Legge 5 agosto 1981 n° 503:

Link

Poi, la Convenzione sulla biodiversità, Rio de Janeiro il 15 giugno 1992, ratificata in Italia con la Legge 14 febbraio 1994, n° 124:

Link

E poi, CITES: Link

Per chi voglia vedere gli allegati con l’elenco delle specie (decine di migliaia), eccolo qui:

Link

Ora ci serve il punto di partenza, ovvero l’attuale legge regionale piemontese riguardante gli anfibi:

Link

E adesso possiamo passare alla legge più recente in vigore in Italia, La legge regionale lombarda, approvata dopo consultazione di vari esperti del settore: ad essa mi ispiro per le modifiche della Legge piemontese:

Link

Qui trovate lo spirito con cui si è scritta questa legge lombarda, per molti versi davvero innovativa:

Link

Infatti, tra le altre cose, essa prevede degli allegati esterni in cui elencare le specie protette: sono esterni per essere meglio modificabili al cambiare della situazione. Ecco l'allegato in vigore al 2008:

Link

E questi sono appena gli strumenti minimi di partenza per iniziare .




Ora vediamo cosa dicono le leggi regionali piemontese e lombarda riguardo all'allevamento:

LEGGE PIEMONTESE:

"Art. 27 - Anfibi (Articolo sostituito dalla L.R. 29/84 Art. 1)

E' vietata nel territorio regionale la raccolta o la distruzione di uova e la cattura o l'uccisione di tutte le specie di anfibi, nonché la cattura, il trasporto ed il commercio dei rospi.
Dal 1° luglio al 30 novembre e' consentita la cattura di rane per quantitativi non superiori a 20 esemplari per persona al giorno. Nelle zone a risaia il limite e' elevato a 100 esemplari per persona al giorno.
La cattura di un numero superiore di esemplari e' consentita in deroga secondo le prescrizioni di cui all'art. 32 della presente legge.
E' vietato comunque l'uso della guada o di altre reti per la cattura.
La cattura e' vietata dal tramonto alla levata del sole.

Art. 30 - Ulteriore norma di tutela
La Giunta Regionale, sentito il parere del Comitato Consultivo di cui all'art. 34, può con propria deliberazione vietare temporaneamente la cattura e la detenzione di specie di fauna minore di particolare interesse scientifico.

Art. 32 - Autorizzazioni in deroga
I Presidenti delle Comunità Montane ed i Sindaci, per i territori non classificati montani, qualora non ne derivi grave compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale, possono autorizzare i residenti per i quali costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito, alla raccolta di flora spontanea di cui al comma 2 dell'art. 15, di prodotti del sottobosco, esclusi i tartufi, di rane e di molluschi in quantitativi superiori, fatte salve le norme di cui agli articoli precedenti.
Le autorizzazioni alla raccolta vengono rilasciate su modulo predisposto dall'Ente e sono di validità annuale a partire dalla data del rilascio.

Art. 33 - Commercializzazione (Articolo sostituito dalla L.R. 29/84 Art. 2)
E' consentita la vendita di specie tutelate dalla presente legge provenienti da colture od allevamenti, nonché da giardini ed orti botanici.
Tali prodotti, se posti in commercio, devono essere accompagnati da un certificato redatto dal produttore ed indicante la varietà, la provenienza ed il peso netto all'origine.
E' inoltre consentita la vendita delle specie tutelate dalla presente legge raccolte con regolare autorizzazione di cui all'art. 32, nei limiti quantitativi autorizzati ed entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione.

Art. 35 - Raccolta a fini scientifici e didattici
In deroga agli articoli 15 - 17 - 20 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - della presente legge, il Presidente della Giunta Regionale, può autorizzare con decreto da esibirsi a richiesta del personale di vigilanza, gli Istituti Universitari, i Musei naturalistici, gli Enti di ricerca scientifica, alla raccolta ed alla detenzione delle specie indicate nella domanda, per fini scientifici e didattici.
La richiesta di autorizzazione deve specificare lo scopo della raccolta, i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione, la durata, le modalità e le quantita' di raccolta.
Analoga autorizzazione può essere concessa a privati per documentato scopo di studio e per un numero limitato di esemplari, sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 34."


Bene. Come si vede nel finale, la legge in vigore in Piemonte permette anche ai privati di raccogliere e detenere esemplari, ma solo per motivi di studio. NON per salvataggi! Non viene specificato, invece, a quale fine è consentita la raccolta dal 1 luglio al 30 novembre (detenzione? allevamento? fini alimentari?).
E soprattutto non si specifica quali specie di rane possono essere catturate: ogni specie, anche protetta a livello europeo, può essere presa e mangiata! Questa situazione non è ammissibile.




Vediamo ora la LEGGE LOMBARDA, n° 10, 31 marzo 2008:

"Art. 4
(Conservazione di anfibi e rettili)
1. Sul territorio regionale, salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 6, sono vietate la cattura, l'uccisione volontaria e la detenzione a qualsiasi fine, a tutti gli stadi di sviluppo, delle specie di anfibi e rettili autoctoni della Lombardia compresi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b).
Sono consentiti prelievi di anfibi e rettili a tutti gli stadi di sviluppo a scopi scientifici, di conservazione o per particolari iniziative di sensibilizzazione, previa autorizzazione corredata dal progetto di ricerca, di conservazione o di sensibilizzazione ai sensi dell'articolo 8.
2. Dal 1° ottobre al 30 giugno di ogni anno è vietata la cattura di tutte le specie di rane. Nel restante periodo dell'anno è consentita la cattura di rane verdi adulte della specie Rana klepton esculenta e rane rosse della specie Rana temporaria, per una quantità giornaliera non superiore a trenta individui complessivi per persona, unicamente mediante l'uso delle mani libere oppure di canne da pesca prive di amo.

3. Il divieto di cattura non viene applicato a chi preleva le specie di rane verdi (Rana esculenta) e di rane rosse (Rana temporaria) da allevamenti amatoriali che abbiano per fine l'incremento della specie e la loro diffusione sul territorio. L'allevamento deve essere posto su terreno privato, recintato, costituito da pozze o vasche naturali o appositamente costruite e adatte allo scopo, al fine di promuovere la costruzione di ambienti idonei alla riproduzione e alla diffusione spontanea delle specie in natura. I soggetti riproduttori debbono pervenire alle zone di riproduzione spontaneamente e non possono essere preventivamente catturati e manualmente immessi nelle pozze o vasche. Gli allevamenti, prima di potersi effettuare la cattura in deroga al periodo di divieto, debbono essere segnalati alla provincia territorialmente competente, la quale detiene un registro ai fini dei dovuti controlli. In tali allevamenti è consentito un prelievo, in modica quantità e comunque non superiore a quindici individui per giorno, anche nel periodo di divieto di cattura in natura. Il prelievo è ammesso solo per il titolare dell'allevamento, il cui nominativo è segnalato presso gli uffici della Provincia territorialmente competente. La provincia competente per territorio può inoltre disciplinare ulteriormente, in forma restrittiva, la conduzione degli allevamenti e la cattura in deroga ai divieti.
4. La cattura di rane non è comunque ammessa dal tramonto alla levata del sole.

5. Gli habitat naturali indispensabili alla sussistenza delle specie di anfibi e rettili da proteggere in modo rigoroso, compresi nell'elenco di cui al comma 1, sono da considerarsi tutelati. È vietata ogni azione dalla cui esecuzione possa derivare compromissione degli habitat necessari alla sussistenza di tali specie. Gli interventi agronomici, forestali e di gestione naturalistica sono di norma permessi se non costituiscono una seria minaccia per la conservazione delle loro popolazioni.
6. Fermi restando i programmi di traslocazione di specie autorizzati ai sensi dell'articolo 11 del d.p.r. 357/1997, i progetti di traslocazione di anfibi e rettili autoctoni in Lombardia devono essere preventivamente autorizzati dalla Regione ed eseguiti in base alle normative vigenti in materia di conservazione della natura.7.
I comuni, qualora nel territorio di rispettiva competenza sussistano popolazioni di anfibi in migrazione, coadiuvano e incentivano le operazioni di salvataggio svolte dai servizi di vigilanza ecologica ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), o da altri soggetti competenti sul territorio.

Art. 10
1. Sul territorio della Regione è vietato rilasciare individui di qualsiasi specie di invertebrati, anfibi, rettili non autoctoni. È fatto salvo l'utilizzo di invertebrati nell'ambito di interventi di lotta biologica autorizzati a norma di legge.
4. Reintroduzioni e restocking o rinforzi sono azioni finalizzate alla conservazione della biodiversità.
5. Qualsiasi progetto di restocking o rinforzo o reintroduzione di piante, invertebrati, anfibi e rettili autoctoni in Lombardia, ad esclusione di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, è preventivamente autorizzato dalla direzione regionale di cui all'articolo 8, comma 1, redatto e seguito nella sua attuazione da tecnico qualificato in materia, nonché eseguito in base alla normativa vigente, in conformità a leggi, regolamenti e discipline di settore comunitarie, nazionali o regionali, ovvero a trattati internazionali in materia di conservazione.
6. L'esito di ogni intervento di restocking o rinforzo e reintroduzione deve essere comunicato alla Regione, ente responsabile della conservazione di un apposito registro delle reintroduzioni e dei restocking o rinforzi delle specie di cui alla presente legge.

Art. 11
(Ricerche, educazione ambientale, formazione)
1. La Regione e gli enti territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 5, comma 9, promuovono attività di studio e ricerca in collaborazione con gli istituti scientifici e di ricerca, legalmente riconosciuti come tali, finalizzate alla:
a) conoscenza, conservazione e gestione della piccola fauna, della flora autoctona e degli alberi monumentali;
b) individuazione degli habitat prioritari per le comunità di invertebrati da proteggere in modo rigoroso, per le specie di invertebrati di cui sono vietate la cattura, la detenzione, l'uccisione volontaria, la distruzione delle uova e degli stadi giovanili, per le specie di anfibi e rettili e per le specie di flora spontanea..."


Aggiungo anche l'articolo 8, molto interessante:

"Art. 8
(Raccolta a fini scientifici e didattici)
1. Gli istituti scientifici e di ricerca legalmente riconosciuti come tali, le scuole pubbliche e private ed i tecnici coinvolti in specifiche operazioni di censimento, monitoraggio dell'ambiente naturale e coordinate iniziative di sensibilizzazione, possono procedere a raccolte anche in deroga agli articoli 1, 3, 6, 7 purché autorizzati con atto scritto e motivato della direzione generale della Giunta regionale competente in materia ambientale che, in considerazione di esigenze di tutela, può anche inibire o limitare le raccolte, ferme restando le competenze del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi del d.p.r. 357/1997 nel caso in cui le attività interessino le specie comprese nell'allegati 2 e 4 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
2. Quanto raccolto ai sensi del comma 1 non può essere oggetto di detenzione a qualsiasi fine o di cessione ad alcun titolo, fatta eccezione per la conservazione in raccolte scientifiche museali di istituzioni pubbliche, la conservazione del germoplasma a scopo scientifico-conservazionistico e la produzione di specie autoctone certificate. Gli individui ancora vitali confiscati dal personale di vigilanza, di cui all'articolo 14, sono rilasciati nell'area di rispettiva provenienza."


Si possono fare diverse considerazioni: gli allevamenti nei giardini sono consentiti solo per fini di vendita o alimentari: lì si può raccogliere anche al di fuori del periodo consentito, sebbene non più di 15 capi al giorno. La raccolta è consentita comunque solo per esculenta e temporaria.

Da notare però l'articolo 8: esso dice che le raccolte non possono "essere oggetto di detenzione a qualsiasi fine o di cessione ad alcun titolo", ma solo per "conservazione in raccolte scientifiche museali di istituzioni pubbliche, la conservazione del germoplasma a scopo scientifico-conservazionistico". Parrebbe dunque che non si possano allevare per salvataggi, ma subito aggiunge: "e la produzione di specie autoctone certificate."
Ma cosa significa produzione di specie autoctone? Per reintroduzioni? Sembrerebbe che si possano allora allevare rane per poi reimmetterle in ambiente naturale. Eppure, poco dopo, dice: "Gli individui ancora vitali confiscati dal personale di vigilanza, di cui all'articolo 14, sono rilasciati nell'area di rispettiva provenienza."
Ma allora, se ogni individuo vivo trovato in possesso di qualcuno, viene sequestrato e liberato, come si può fare "produzione di specie autoctone"?

Insomma: si possono allevare o no rane in Lombardia, con lo scopo di rilasciarle in natura?

La cosa può interessare molto i lombardi, ma per me, che sono qui in Piemonte, è più importante che la proposta di modifica della legge piemontese non abbia simili dubbi di interpretazioni.

Il prossimo post parlerà di questi argomenti. Prima di postare le mie idee, lascio però sedimentare un po' tutte queste informazioni, e magari aspetto le vostre proposte.

Alla prossima!








Modificato da - D21 in data 09 novembre 2008 23:34:14
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Riccardo Banchi
Utente Super


Città: PIOMBINO
Prov.: Livorno

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Flora e Fauna

Inserito il - 10 novembre 2008 : 09:10:25 Mostra Profilo Apri la Finestra di Tassonomia
Caro Dario, hai preparato il terreno in maniera molto esauriente, tanto da mettermi in difficoltà. Penso che prima di andare aventi nella discussione, occorra assorbire le tue informazioni.
Complimenti per aver raccolto tutta questa normativa!

A risentirci, Ric
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D21
Moderatore Tutor


Città: Cuneo

Regione: Piemonte


6700 Messaggi
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Inserito il - 11 novembre 2008 : 01:01:20 Mostra Profilo Apri la Finestra di Tassonomia
Grazie Ric, il tuo sostegno è sempre molto apprezzato .

Non posto ancora la proposta, ma metto giù ciò che ci servirebbe, a noi tutti, per trattare l'argomento "Anfibi" senza incorrere in multe e denunce, ma aiutando questi animaletti in piena legalità.

A me piacerebbe poter spostare i girini e le uova dalle pozze in disseccamento, e metterli in acqua più stabile, magari poco lontana.

Mi piacerebbe poter curare un rospo ferito con deboli antibiotici, o consultando un veterinario, o caricarmeli in macchina e portarli al più vicino CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici), senza essere accusato di illecita detenzione o trasporto di fauna protetta.

Vorrei poter prelevare qualche girino o uova dalle pozzanghere in mezzo alle strade sterrate, dove verrebbero schiacciati dalle auto o disseccati dal primo giorno di sole, e se non c'è posto dove metterli nelle vicinanze, portarmeli a casa e farli metamorfosare, per poi liberarli nello stesso luogo, o vicino. Segnalando il fatto a chi di dovere, con la documentazione del rilascio.

Vorrei vivere in campagna, e non in centro città (sebbene carina), e avere un giardino dove fare un laghetto, e lì veder arrivare anuri e urodeli , e sentire le raganelle che cantano nelle notti di maggio sotto la mia finestra mentre cerco di dormire, e mi tengono sveglio . E quando diventano tante, spostarne qualcuna in siti idonei vicini, in accordo con le autorità, senza sentirsi dire che ASSSOLUTAMENTE è vietato.

Vorrei vedere nei supermercati solo rane d'importazione o d'allevamento, e che quindi questi allevamenti siano permessi, in modo da non gravare sulla popolazione in natura.

Vorrei che le maestre delle elementari mostrassero agli scolari la metamorfosi dei girini, ma in modo tale da non rischiare di ucciderli: cioè, che siano preparate a questo semplice allevamento, magari dopo un breve corso ad oc fatto dal Comune, e poi far liberare ai bambini i neometamorfosati in natura.

Vorrei che ogni esemplare detenuto, comprato in negozio, alloctono o nostrano, sia certificato e segnalato alle autorità, in modo che non si possa "sbarazzarsene" liberandolo senza criterio.

E vorrei sentire i vostri desideri e segrete speranze, per poter aiutare, studiare, consolidare le popolazioni naturali.

Cosa vorreste che fosse permesso dalla legge, sempre con le dovute autorizzazioni e le necessarie segnalazioni di ogni attività alle autorità?

Dario.


"Siamo noi, che sotto la notte ci muoviamo in silenzio, tra gli anfratti dei sogni che il giorno ci ispira,
nei meandri di un tempo che cambia ogni volta, cercando qualcosa che non abbiamo mai perso." (1795 J.d.L.)
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Riccardo Banchi
Utente Super


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Flora e Fauna

Inserito il - 11 novembre 2008 : 09:53:57 Mostra Profilo Apri la Finestra di Tassonomia
Carissimo, le tue aspirazioni sono più che legittime; oserei dire meravigliose!!! E' come se le avessi scritte io in persona!
Sono totalmente d'accordo con quello che hai scritto, e penso che siano in pochi a pensarla diversamente.
Rendere attuabile tutto questo non è facile, ma ad essere sinceri non mi sembra che si stia chiedendo la luna. Anzi, per noi non chiediamo nulla; chiediamo solo mezzi in più per salvaguardare la piccola fauna autoctona!

Ric
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D21
Moderatore Tutor


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Inserito il - 12 novembre 2008 : 15:45:40 Mostra Profilo Apri la Finestra di Tassonomia
Di nuovo, GRAZIE RICCARDO .

Temo che l'introduzione all'argomento abbia scoraggiato molti... forse era davvero un po' lunghetta e tecnica. Speriamo che ora anche qualcun altro, oltre a noi due, si faccia avanti con suggerimenti e proposte.

Allevare Anfibi per fini di conservazione e salvataggio, non è, come comunemente si pensa, vietato a prescindere e in modo assoluto: cito questo passaggio della Direttiva Habitat, che dopo aver vietato ogni azione sulle specie protette citate nell'allegato IV, dice tuttavia:

"Articolo 14
1. Gli Stati membri, qualora lo ritengano necessario alla luce della sorveglianza prevista all'articolo 11, adottano misure affinché il prelievo nell'ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di cui all'allegato V, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.
2. Nel caso in cui dette misure siano giudicate necessarie, esse debbono comportare la continuazione della sorveglianza prevista dall'articolo 11 e possono inoltre comprendere segnatamente:
[...]
l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurne il prelievo nell'ambiente naturale..."


Così è previsto un allevamento delle specie cacciabili (allegato V) per non gravare sulle popolazioni selvatiche. Procediamo.

"Articolo 16
1. A condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):
a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali..."


e poco più avanti:

"d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;
e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti."


Orbene: si parla della possibilità di allevare per ripopolamento, reintroduzione e ricerca, e in misura più restrittiva, anche l'allevamento delle specie in allegato IV!
Ovviamente il tutto sotto stretto controllo delle autorità, con relazioni scritte di come si è operato.

Si tratta sempre di disposizioni in deroga, che possono essere adottate solo sotto rigido controllo.

Vediamo ora la Convenzione di Berna:

Al punto 3 (cioè "CONTENUTO") si dice tra l'altro, al comma 6:

"6. Le specie di fauna selvatica enumerate all'allegato II sono anche oggetto di disposizioni legislative o regolamentari opportune per assicurare la loro conservazione. Per queste specie è vietato:
· qualsiasi forma di cattura, di detenzione o di uccisione intenzionali;
· ...
· il molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione;
· la distruzione o la raccolta intenzionale di uova dall'ambiente naturale o la loro detenzione;
· la detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti ottenuti dall'animale."


Anche qui, sembrebbe che è tutto vietato, ma poco dopo si aggiunge:

"8. La Convenzione prevede deroghe alle disposizioni sopra indicate:
· nell'interesse della protezione della flora e della fauna;
· ...
· ...
· per fini di ricerca e educativi, per il ripopolamento, la reintroduzione e per il necessario allevamento;
· per consentire, sotto stretto controllo, la cattura, la detenzione o altro sfruttamento giudizioso di taluni animali e piante selvatiche in pochi esemplari."


Il testo è molto simile alla DH. Si prevedono cioè deroghe che, sotto controllo, permettano di meglio proteggere gli animali.

Purtroppo (secondo me), nell'allegato II non è prevista la Pelophylax lessonae. Ma poichè c'è nell'allegato IV della DH, allora dovrà essere comunque protetta.

Questo mio post vuole solo introdurre il successivo, e dimostrare che le nostre richieste in termini di possibilità di salvataggio di Anfibi e allevamento temporaneo di feriti, è regolarmente previsto dalle due leggi comunitarie. Quindi non si sta chiedendo di andare contro le normative vigenti, ma solo di applicarle in ogni loro parte.

Come diceva Riccardo, non si sta chiedendo la luna. Si chiede solo una legge completa. inora, per non avere grane in ambito europeo, leleggi regionali vietavano tutto, e il discorso era chiuso. Però, così, si cade in contraddizione, e la legge che dovrebbe protegge gli Anfibi, finisce di fatto con l'impedirne l'attiva salvaguardia, la protezione, il salvataggio.

Vediamo ora una mia idea di modifica della legge piemontese.
Conto sul vostro contributo in idee, suggerimenti, affinamenti .

Dario.


"Siamo noi, che sotto la notte ci muoviamo in silenzio, tra gli anfratti dei sogni che il giorno ci ispira,
nei meandri di un tempo che cambia ogni volta, cercando qualcosa che non abbiamo mai perso." (1795 J.d.L.)

Modificato da - D21 in data 12 novembre 2008 15:52:33
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D21
Moderatore Tutor


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Inserito il - 12 novembre 2008 : 15:46:36 Mostra Profilo Apri la Finestra di Tassonomia
Bene, siamo al passo finale.
come si può consentire di raccogliere animali in difficoltà (pozze in disseccamento, adulti feriti...), curarli, portarli alla metamorfosi, liberarli?
Sono cose che rientrano fra quelle consentite "in deroga" ai divieti assoluti, e dunque devono essere denunciati e certificati.

Dagli interventi precedenti, soprattutto sull'altra discussione, molti utenti concordavano che non si potesse lasciar fare queste cose a chi non ne ha competenza, e proponevano un "patentino" non solo per la raccolta, ma anche per l'allevamento a fine salvataggio.

Pensandoci un po', sono giunto a questa idea (poi ditemi se può andar bene e come la cambiereste...):

"Corsi e esami:
La Regione (Piemonte, nel mio caso), le Province, organizzano annualmente dei corsi, da svolgersi nelle sedi di Parchi e aree protette, aperti a tutti e gratuiti. Essi hanno lo scopo di diffondere la conoscenza e la sensibilizzazione verso la piccola fauna autoctona.
Il corso prevede di insegnare a distinguere le varie specie di Anfibi, e il modo migliore per curare esemplari feriti, monitorare le pozze di riproduzione per sapere se sono in disseccamento, e nel caso come spostare uova e girini, come allestire un laghetto in terreno privato e recintato con lo scopo di produrre esemplari per il commercio alimentare e/o il ripopolamento di una zona. Vengono anche spiegate le normative vigenti.

Alla fine del corso (in gennaio) vengono proposti due diversi tipi di esame:

1) Col fine di permettere la raccolta: il candidato deve dimostrare di saper distinguere la Rana temporaria (raccolta consentita) dalle altre rane rosse, e la Pelophylax lessonae (raccolta vietata) dalle altre rane verdi. Se l'esito è positivo, viene rilasciato un "patentino", gratuitamente e valido a vita, che concede alla persona di raccogliere le specie consentite a fini alimentari, o di commercio per fini alimentari, o di allevamento per produrre individui destinati a fini alimentari (secondo i termini specificati più avanti).

2) Col fine di permettere i salvataggi e l'allevamento nei limiti specificati più avanti: il candidato deve dimostrare di avere le conoscenze e i mezzi materiali necessari per soccorrere esemplari in difficoltà, allevare girini raccolti in pozze in prosciugamento se non è possibile spostarli in altre zone vicine, conoscere la normativa vigente. Se l'esito è positivo, viene rilasciata una "autorizzazione a detenzione temporanea con fine salvataggio" a intervenire di persona in tali casi, gratuita, valida a vita e con valore strettamente personale.

Salvataggio di girini:
coloro che sono in possesso di "autorizzazione a detenzione temporanea con fine salvataggio" possono spostare uova, girini e larve di ogni specie di Anfibio da pozze in disseccamento, o in pericolo per ogni causa ritenuta dannosa, in acque più idonee allo sviluppo fino alla metamorfosi, fino a un massimo di 500 m. di distanza.

Se non vi sono acque adatte allo scopo entro tale limite, egli potrà allestire un terracquario presso il proprio domicilio, con lo scopo di portare alla metamorfosi le uova o gli Anfibi raccolti. La raccolta a tal fine è consentita per un massimo di 500 tra larve e uova.
Il raccoglitore dovrà denunciare la raccolta, specificando entità e specie, entro 1 giorno, all'ufficio preposto (regionale, provinciale, comunale...). Il raccoglitore dovrà inoltre denunciare l'avvenuta liberazione dei neometamorfosati, entro 1 giorno dalla liberazione nello stesso luogo di raccolta, specificando il numero dei sopravvissuti. Se la zona di raccolta non presenta più i requisiti per accogliere gli Anfibi, verrà concordato anche telefonicamente con un esperto nominato dalla Regione o Provincia o Comune, quale sarà il luogo alternativo per la liberazione.

Soccorso ad Anfibi metamorfosati in difficoltà:
Il soccorritore che trovasse Anfibi di qualunque specie in difficoltà è tenuto a prestare soccorso sul posto. Se questo non è possibile, può trasportare l'Anfibio presso il CRAS più vicino o più idoneo. Se questo non può accogliere l'Anfibio, il soccorritore può tentare la cura presso il proprio domicilio, denunciando entro 1 giorno la cattura dell'animale. Al momento della guarigione, il soccorritore deve denunciare l'avvenuta liberazione nello stesso luogo di raccolta (o se questo non è più adatto, deve concordare con l'esperto preposto un luogo alternativo). La denuncia deve essere effettuata anche nel caso di morte dell'animale, tenendo il corpo a disposizione per l'eventuale interesse scientifico a discrezione dell'esperto preposto, che deciderà se ritirarne le spoglie (entro 5 giorni) o acconsentire allo smaltimento.

Le denunce a fine operazioni devono essere corredate di ogni dato che possa avere interesse scientifico (numero di uova non schiuse, numero di larve morte e sopravvissute, misure degli animali soccorsi, ecc...) compilando una scheda apposita che sarà resa disponibile on-line.

Le scuole di ogni ordine e grado possono allestire un terracquario a fini didattici, per mostrare la metamorfosi dei girini. Le specie consentite per tale operazione sono quelle di cui è possibile la raccolta a fini alimentari (Rana temporaria e Rane verdi escluso Pelophylax lessonae), oppure quelle salvate da pozze in disseccamento, o raccolte in siti di particolare abbondanza. L'insegnante deve comunque aver superato l'esame per "autorizzazione a detenzione temporanea con fine salvataggio".

Allevamento a fini alimentari:
è permesso allevare Anfibi su terreno privato, purchè recitanto e corredato di apposito laghetto o serie di laghetti. In tali terreni non si dovranno immettere Anfibi, ma lasciare che vi giungano spontaneamente. In questi terreni sarà possibile la raccolta a fini alimentari, o di vendita per fini alimentari, unicamente delle specie previste (R. temporaria, rane verdi escluso Pelophylax lessonae), nel numero di 30 complessive al giorno per persona. I raccoglitori dovranno aver superato l'esame e conseguito il "patentino".

Gli individui immessi sul mercato a fini alimentari dovranno essere accompagnati da documentazione che ne certifichi la provenienza, il numero, la specie.






Questo è quanto ho pensato. Aspetto pareri, suggerimenti, idee alternative, o insulti degli attuali raccoglitori .

Modificato da - D21 in data 12 novembre 2008 16:49:11
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Riccardo Banchi
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Inserito il - 12 novembre 2008 : 16:32:53 Mostra Profilo Apri la Finestra di Tassonomia
I punti della Direttiva Habitat ( e della Convenzione di Berna) che hai messo in evidenza dimostrano quanto la normativa europea sia lungimirante!
Con i tuoi malloppi di roba hai un po' spaventato tutti; però è anche vero che ci sono stati pochi interventi in generale...
A questo punto mi resta da dire che devi essere te il propositore, data la competenza che dimostri. Non è difficilissimo stabilire con quali criteri e parole sarebbe corretto apporre modifiche alla normativa vigente, ma riuscire a trovare la strada per farlo...
Aspettiamo le proposte, fiduciosi che saranno quantomeno buone!

Ric
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D21
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Inserito il - 12 novembre 2008 : 16:50:33 Mostra Profilo Apri la Finestra di Tassonomia
Grazie della fiducia .

E' tutto lì sopra, due post più in alto. A voi la parola

Dario.


"Siamo noi, che sotto la notte ci muoviamo in silenzio, tra gli anfratti dei sogni che il giorno ci ispira,
nei meandri di un tempo che cambia ogni volta, cercando qualcosa che non abbiamo mai perso." (1795 J.d.L.)
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Riccardo Banchi
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Inserito il - 14 novembre 2008 : 13:15:10 Mostra Profilo Apri la Finestra di Tassonomia
Egregio lavoro, Davide!

Se fosse possibile che queste proposte diventassero cosa reale, di sicuro gli anfibi si congratulerebbero (a parte le rane catturabili a fini alimentari, eh, eh...). A parte gli scherzi, la proposta è seria e spero condivisibile anche dagli altri.
L'unica cosa che mi permetto di puntualizzare riguarda le rane di allevamento: perché non potrebbero essere prelevate per essere introdotte in un laghetto artificile, mentre potrebbero essere catturate per essere mangiate? E' solo una piccolezza che non toglie nulla all'ottima proposta.

E voi altri che ne pensate?

Ric
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Inserito il - 14 novembre 2008 : 23:58:39 Mostra Profilo Apri la Finestra di Tassonomia
Messaggio originario di Riccardo Banchi:

Egregio lavoro, Davide!

Se fosse possibile che queste proposte diventassero cosa reale, di sicuro gli anfibi si congratulerebbero (a parte le rane catturabili a fini alimentari, eh, eh...). A parte gli scherzi, la proposta è seria e spero condivisibile anche dagli altri.
L'unica cosa che mi permetto di puntualizzare riguarda le rane di allevamento: perché non potrebbero essere prelevate per essere introdotte in un laghetto artificile, mentre potrebbero essere catturate per essere mangiate? E' solo una piccolezza che non toglie nulla all'ottima proposta.

E voi altri che ne pensate?

Ric


Già! Ottima domanda, Riccardo. Non finirò mai di ringraziarti per il contributo a questa discussione.

Dunque: perchè le rane possono essere catturate in natura per essere mangiate, ma non per costituire un primo nucleo di allevamento (a fini alimentari)?

La domanda è molto intrigante e richiede una risposta argomentata... Ho ravanato le varie leggi per trovare una risposta, e quando l'ho trovata ho convenuto che, in fondo, avesse le sue ragioni. Vado a spiegare.

Ho letto che la legge lombarda prevede proprio che NON siano raccolte, ma devono arrivare da sole all'allevamento. Perchè?
Io interpreto la cosa in tale maniera: sia la Direttiva Habitat che la Convenzione di Berna vietano la cattura di animali in natura a fini terraristici: forse per questo è possibile catturarle solo per ucciderle .
Inoltre, la ratifica italiana della DH, con decreto del presidente della Repubblica, dice così:

DEFINIZIONI:

q) REINTRODUZIONE: TRASLOCAZIONE FINALIZZATA A RISTABILIRE UNA POLAZIONE DI UNA DETERMINATA ENTITÀ ANIMALE O VEGETALE IN UNA PARTE DEL SUO AREALE DI DOCUMENTATA PRESENZA NATURALE IN TEMPI STORICI NELLA QUALE RISULTI ESTINTA;
r) INTRODUZIONE: IMMISSIONE DI UNA ENTITÀ ANIMALE O VEGETALE IN UN'AREA POSTA AL DI FUORI DEL SUO AREALE DI DOCUMENTATA PRESENZA NATURALE.


P.S. Che diamine sarà mai la POLAZIONE? Forse intendevano POPOLAZIONE !

Va da sè che ogni REINTRODUZIONE e ancor di più ogni INTRODUZIONE devono essere studiate da enti competenti e effettuate solo da personale qualificato.

La legge lombarda, forse temendo che gli allevatori prelevassero rane chissà dove e le portassero in posti dove non c'erano mai state (quindi INTRODUZIONE),
oppure temendo che allestissero gli allevamenti in posti dove tempo fa c'erano rane, ma ora non più, e ce le rimettessero (quindi REINTRODUZIONE),
entrambe vietate ai comuni cittadini,
hanno aggirato la questione permettendo solo che le rane arrivino da sè in loco.
In questo modo si è sicuri che, da qualche parte lì intorno, c'erano già rane, e l'allevamento farà solo RIPOPOLAMENTO, cioè un rafforzamento di una popolazione già esistente. E questo è permesso, e perfino raccomandato.

Le leggi sono fatte di parole finemente soppesate, me ne sto rendendo conto. Ogni legge non deve contraddire la precedente, in questo caso le leggi regionali non devono contraddire quella nazionale (Italiana. Il decreto di cui sopra).

Beh, così è.
Non sta a me stabilire se la scelta è giusta o no (anche se mi pare sensata, detta così...), comunque, sentita la legge nazionale, non si poteva fare altrimenti.
E poichè ciò che faccio io è suggerire un'applicazione regionale di un decreto nazionale, devo tener conto di ciò che dice quest'ultimo.

C'è da fondersi!


Rinnovo l'invito di Riccardo:
E voi altri che ne pensate?



Dario.


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nei meandri di un tempo che cambia ogni volta, cercando qualcosa che non abbiamo mai perso." (1795 J.d.L.)

Modificato da - D21 in data 15 novembre 2008 00:06:41
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Riccardo Banchi
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Flora e Fauna

Inserito il - 17 novembre 2008 : 09:13:09 Mostra Profilo Apri la Finestra di Tassonomia
In effetti tutto ha un senso, e te fai bene a mantenere inalterato lo spirito della normativa. però sfido chiunque a dimostrare che in un laghetto in campagna le rane siano state introdotte o arrivate da sole...

Dario, se non ci sono al momento altri interlocurori su questa argomento, questo non significa che la cosa non interessi; ci deve sempre essere qualcuno che prende la cosa a cuore e la porti avanti... Non perdere entusiasmo!

Ric
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