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Galleria Tassonomica di
Natura Mediterraneo
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Autore |
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Istrice
Amministratore
Città: Ostia
Prov.: Roma
Regione: Lazio
10849 Messaggi Tutti i Forum |
Inserito il - 21 giugno 2006 : 16:37:27
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Volevo ricordare la legge che regolamenta la pesca subacquea, in maniera che tutti coloro che scrivono sul forum sappiano bene a cosa devono avere come riferimento quando postano i loro messaggi.
In rosso la parte che interessa la sezione molluschi!
Legge n.963 del 14 Luglio 1965 n. 963
art. 18 - La pesca subacquea con fucile o con attrezzi simili è consentita soltanto ai maggiori di anni 16. Il regolamento stabilisce le cautele e le modalità da osservare nella* detenzione e l'uso del fucile subacqueo e attrezzi similari.
DPR 2/10/1968. n. 1639
Regolamento per l'esecuzione della Legge 14/7/65 N. 963 Concernente la disciplina della pesca marittima: Titolo 3 Cap 3. sez. 3: Della Pesca Subacquea: art. 128, 129, 130, 131 (come modificati dal DPR 18/3/83 n. 219 e dalla Legge 25 / 8/1988 n. 381)
art. 128 Pesca subacquea Professionale .
La pesca subacquea professionale è consentita esclusivamente a coloro che sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo e può esercitarsi soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca o per la raccolta di coralli e molluschi.
art. 128 bis Pesca sportiva
La pesca sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca. Il pescatore sportivo non può raccogliere coralli o molluschi. Ai pescatori sportivi è vietato raccogliere coralli, molluschi e crostacei. E" consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione. fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea
art. 129. Limitazioni
L'esercizio della pesca subacquea è vietato:
a) a distanza inferiore a 500 Mt. dalla spiaggia frequentata dai bagnanti:
b) a distanza inferiore a 100 Mt. dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta:
e) a distanza inferiore a 100 Mt. dalle navi ancorate fuori dal porti:
d) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi determinate dal Capo del Compartimento marittimo:
e) dal tramonto al sorgere del sole:
Art, 130 Segnalazioni
11 subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non Inferiore ai 300 metri: se il subacqueo è accompagnato da un mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare dentro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione.
art 1.31 Limitazioni di uso de! fucile subacqueo
E vietato tenere il fucile in posizione di armamento se non in immersione
DM Marina Mercantile del 1/6/1987 n. 249
Norme per la pesca subacquea professionale e per la salva guardia e la sicurezza dei pescatori subacquei
1 - La pesca subacquea professionale è consentita solamente a coloro che sono In possesso della specializzazione di pescatore subacqueo e può esercitarsi soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca e per la raccolta di corallo, molluschi e crostacei.
2 - La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca.
- Al pescatori sportivi è vietato raccogliere coralli, mollusco e crostacei.
3 - Al fini della sicurezza e della salvaguardia dei pescatori subacquei, sia professionali che sportivi, è consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea o mezzi simili ed apparecchi ausiliari di respirazione dotati, esclusivamente e per ogni singolo mezzo nautico, e una bombola di capacità non superiore a 10 litri, fermo re stando 11 divieto di servirsene per l'esercizio della pesca subcquea.
Durante ['attività di pesca subacquea 11 pescatore deve esse re costantemente seguito da bordo del mezzo nautico da almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergerza: in ogni caso deve esservi a bordo del mezzo stesso un a cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo.
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argonauta
Utente Super
Città: Guidonia
Prov.: Roma
Regione: Lazio
6664 Messaggi Biologia Marina |
Inserito il - 22 giugno 2006 : 08:48:50
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Facendo seguito al post di Istrice ritengo sia utile per tutti conoscere le sanzioni previste dalle Capitanerie di Porto per i trasgressori
22 PMS Raccolta da parte del sub sportivo di corallo, molluschi e crostacei DPR 1639/68
Art. 128 bis L.963/65 Art.26 comma 3
€ 516 - € 3098 oblazione € 1032
CAPIT. DI PORTO Confisca del pescato e degli attrezzi
L.963/65 Art. 27 23 PMS Raccolta di corallo con l’ausilio di apparecchi ausiliari di respirazione per i pescatori sportivi
L.963/65
Art.15 lett. B L.963/65
Art.26 comma 3
€ 516 - € 3098 oblazione
€ 1032
CAPIT. DI PORTO
Confisca dell’apparecchio ausiliario di respiraz
Mario
Pensa come se non dovessi morire mai. Vivi come se dovessi morire oggi |
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Aurantium
Utente V.I.P.
Città: Arezzo
Prov.: Arezzo
182 Messaggi Tutti i Forum |
Inserito il - 22 novembre 2006 : 18:27:08
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Vorrei capire una cosa e cioé, se si fa una semplice immersione in apnea a 2/5 metri e si torna su con alcune conchiglie si é passibili di sanzioni? Claudio |
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argonauta
Utente Super
Città: Guidonia
Prov.: Roma
Regione: Lazio
6664 Messaggi Biologia Marina |
Inserito il - 22 novembre 2006 : 21:11:24
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In teoria si, ma penso che il buon senso da parte degli addetti ai lavori (Capitaneria di Porto, Carabinieri etc. etc) e da parte di chi si immerge prevalga sempre.
Mario
Volgi gli occhi allo sguardo del tuo cane: puoi affermare che non ha un'anima? (Victor Hugo) |
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marina
Utente Senior
Città: roma
958 Messaggi Biologia Marina |
Inserito il - 05 maggio 2008 : 13:44:00
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un'osservazione:
da chiacchiere fatte in giro ho notato che normalmente non c'è la percezione dei polpi come "molluschi" e vengono abitualmente pescati, anche col fucile. Non dovrebbe essere così, giusto? O ha ragione chi mi guarda come fossi un fantasma quando sostengo che i polpi sono molluschi e quindi dovrebbe valere il divieto?
ciao, mg
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Laser
Utente Senior
Città: Valle Mosso
Prov.: Biella
Regione: Piemonte
1685 Messaggi Tutti i Forum |
Inserito il - 06 maggio 2008 : 20:59:49
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| Messaggio originario di argonauta:
In teoria si, ma penso che il buon senso da parte degli addetti ai lavori (Capitaneria di Porto, Carabinieri etc. etc) e da parte di chi si immerge prevalga sempre.
Mario
Volgi gli occhi allo sguardo del tuo cane: puoi affermare che non ha un'anima? (Victor Hugo)
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Sono un debole!!!!! Questi discorsi continuano ad opprimermi. Di buon senso credo di averne, quello che invece mi manca è la capacità di capire determinate leggi, continuando a fidarmi sull'interpretazione di chi deve giudicarmi!!!
Sergio -------------------- Indagare per conoscere la natura è vivere (Settepassi) |
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spazzasub
Utente nuovo
Città: ostuni
2 Messaggi Tutti i Forum |
Inserito il - 04 settembre 2009 : 15:26:49
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| Messaggio originario di Istrice:
1 - La pesca subacquea professionale è consentita solamente a coloro che sono In possesso della specializzazione di pescatore subacqueo e può esercitarsi soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca e per la raccolta di corallo, molluschi e crostacei.
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perdonatemi, ma non riesco a ben capire tale affermazione!!! Per quale motivo si dovrebbe raccogliere corallo, mollusci e crostacei con apparecchi di respirazione?
Per attività inerenti la ricerca e lo studio di tali animali, giusto?
vorrei inoltre porvi un ulteriore domanda, ci sono delle norme inerenti la quantità di pesce che un pescatore "sportivo" può prelevare?
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