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Galleria Tassonomica di
Natura Mediterraneo
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Autore |
Discussione |
orchidophylo
Utente Senior
Città: Partanna
Prov.: Trapani
Regione: Sicilia
759 Messaggi Tutti i Forum |
Inserito il - 11 gennaio 2011 : 23:20:26
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So esattamente come ci si sente di fronte a questo triste "spettacolo". Matteo hai tutta la mia solidarietà ma immagino che serva a poco ormai!
Enzo ________________________ Link |
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Cmb
Moderatore
Città: Buers
Prov.: Estero
Regione: Austria
12844 Messaggi Flora e Fauna |
Inserito il - 11 gennaio 2011 : 23:42:24
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Parole, parole, parole.....
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Legge 19 del 1997 Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia. TITOLO I NORME GENERALI ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La Regione Puglia, in attuazione dei principi programmatici dello Statuto regionale, nonché dei principi generali della legge 6 dicembre 1991, n. 394, definisce con la presente legge le norme per l'istituzione e la gestione di aree naturali protette al fine di garantire e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale della regione. 2. Nelle aree naturali protette così come definite all'art. 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 la Regione Puglia salvaguardia e valorizza le attività agro-silvo-pastorali e tradizionali nonché le altre economie locali, garantendo priorità di accesso ai finanziamenti previsti da regolamenti e da piani e programmi nazionali e comunitari. ARTICOLO 2 (Classificazione delle aree naturali protette) 1. I territori regionali sottoposti a tutela sono classificati in base alle diverse caratteristiche e destinazioni, secondo le seguenti tipologie: a) parchi naturali regionali: sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali, da tratti di mare prospicienti la costa, che costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici dei luoghi e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali; b) riserve naturali regionali: sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere: 1) integrali, per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità riguardo alla flora, alla fauna, alle rocce, alle acque, alle cavità del sottosuolo, con l'ammissione di soli interventi a scopo scientifico; 2)orientate, per la conservazione dell'ambiente naturale nel quale sono consentiti interventi di sperimentazione ecologica attiva, ivi compresi quelli rivolti al restauro o alla ricostituzione di ambienti e di equilibri naturali degradati; c) parchi e riserve naturali regionali di interesse provinciale, metropolitano e locale, in base alla rilevanza territoriale delle aree individuate su proposta della Provincia, della città metropolitana o dell'ente locale; d) monumenti naturali, per la conservazione, nella loro integrità, di singoli elementi o piccole superfici dell'ambiente naturale (formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, vegetazionali) di particolare pregio naturalistico e ambientale; e) biotopi: porzioni di territorio che costituiscono un'entità ecologica di rilevante interesse per la conservazione della natura. 2. Il Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette di cui all'art. 3, può proporre al Consiglio regionale ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali e in particolare alla convenzione di Ramsar di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, dal protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127, nonché delle direttile comunitarie 79/409 del Consiglio del 2 aprile 1979 e n. 92/43 del Consiglio del 21 maggio 1992. ARTICOLO 3 (Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette) 1. E’ istituito il Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette, avente funzioni consultive e di supporto alla politica regionale delle aree protette. 2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'ambiente ed è composto da: a) l'Assessore regionale all'ambiente, che lo presiede; b) il Dirigente dell'Ufficio parchi e riserve naturali; c) un botanico, designato dal Rettore dell'Università di Lecce, uno zoologo e un geologo, designati dal Rettore dell'Università di Bari; d) un esperto in gestione forestale e uno in agronomia designati dal Rettore dell'Università di Bari; e) un esperto in pianificazione territoriale designato dal Rettore del Politecnico di Bari; f) un esperto in analisi economica nominato dal Rettore del Politecnico di Bari; g) un veterinario, con specifica competenza in campo etologico, scelto tra i docenti della Facoltà di veterinaria dell'Università di Bari, nominato dal Rettore; h) due rappresentanti delle associazioni ambientaliste nazionali riconosciute dal Ministero dell'ambiente, scelti unitariamente dalle stesse; i) tre rappresentanti delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; j) un dirigente dell'Assessorato regionale all'agricoltura; k) il Dirigente del Settore pianificazione territoriale dell'Assessorato regionale all'urbanistica; l) il Dirigente dell'Ispettorato regionale delle foreste. 3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Assessorato regionale all'ambiente di settima qualifica funzionale. 4. Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce su convocazione del suo Presidente e dura in carica cinque anni. 5. Il Comitato tecnico-scientifico nomina tra i suoi componenti il vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. 6. Compiti del Comitato tecnico-scientifico regionale sono: a) esprimere parere obbligatorio sul piano del Parco di cui all'art. 20; b) formulare proposte e indirizzi relativi alla istituzione e gestione delle aree naturali protette nonché alla salvaguardia di ecosistemi residui e di singoli biotopi non oggetto di alcuna forma di tutela e di protezione ambientale; c) fornire consulenza tecnico-scientifica agli enti gestori di aree protette; d) proporre ricerche scientifiche e attività sperimentali per una corretta gestione delle aree naturali protette; e) esprimere parere obbligatorio sulle proposte avanzate dalle amministrazioni interessate per l'inclusione o le esclusioni di parti del proprio territorio nel programma regionale delle aree protette; 7. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico spetta un'indennità e un rimborso spese nelle misure stabilite dall'art. 19 della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 «Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali». 8. Il Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette è nominato entro trenta giorni dalla richiesta delle designazioni di cui al comma due. In caso di mancata designazione di parte dei membri, il Presidente della Giunta può nominare con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, i componenti mancanti. Il Comitato può essere convocato anche in assenza di designazione di tutti i componenti, purché i membri designati siano in numero non inferiore alla metà più uno del totale. 9. Per il suo funzionamento il Comitato si avvale di un apposito regolamento interno, approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla costituzione del Comitato medesimo. ARTICOLO 4 (Norme quadro) 1. La partecipazione delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni al procedimento di istituzione dell'area naturale protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle Province ai sensi dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si realizza secondo le norme quadro dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 2. La Regione istituisce le aree naturali protette utilizzando soprattutto il demanio e il patrimonio forestale regionale, provinciale, comunale e di altri enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la destinazione dell'area. 3. La gestione dei servizi dell'area protetta potrà essere affidata anche a soggetti privati a norma dell’art. 23, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 4. Nelle aree naturali protette regionali individuate ai sensi della presente legge è vietata l'attività venatoria salvo eventuali prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente di gestione. Gli abbattimenti selettivi e i prelievi faunistici devono essere effettuati in conformità ai regolamenti delle aree protette, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e secondo le direttive emanate dalla Regione Puglia, sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione dell'area protetta e devono essere attuati da personale da esso dipendente o da persone residenti nei comuni dell'area protetta, preventivamente autorizzati. 5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali nonché quant'altro disposto dall'art. 11, comma 5, della legge 6 dicembre, 1991, n. 394. TITOLO II INDIVIDUAZIONE E ISTITUZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE ARTICOLO 5 (Individuazione delle aree naturali protette) 1. Ai fini della loro tutela e valorizzazione, sono individuate le seguenti aree aventi preminente interesse naturalistico, nonché ambientale e paesaggistico: A - Provincia di Bari: Al - Alta Murgia A2 - Barsento A3 - Foce Ofanto A4 - Laghi di Conversano A5 - La Gravina di Gravina di Puglia A6 - Lama S. Giorgio - Triggiano A7 - Fascia costiera - Territorio di Polignano a valle della SS 16 A8 - Lama Belvedere - Territorio di Monopoli* * lettera così aggiunta dall'art. 1 della l.r. 16/2001 B - Provincia di Taranto: B1 - Gravine dell'Arco jonico B2 - Bosco delle Pianelle B3 - Lago Salinella B4 - Palude la Vela B5 - Dune di Campomarino e Torrente Borraco B6 - Foce del Chidro B7 - Salina e dune di Torre Colimena B8 - Pinete dell'Arco jonico B9 - Palude del Conte e duna costiera B10 - Boschi Cuturi e Rosa Marina B11 - Zona collina e boschi di Massafra C - Provincia di Lecce: Cl - Paludi e Bosco di Rauccio - Sorgenti Idume C2 - Laghi Alimini C3 - Isola di Sant'Andrea - Litorale di Punta Pizzo C4 - Bosco di Tricase C5 - Costa Otranto - S. Maria di Leuca; C6 - Palude del Capitano; C7 - Palude del Conte e duna costiera. D - Provincia di Brindisi: D1 - Bosco di S. Teresa e dei Lucci D2 - Bosco di Cerano D3 - Salina di Punta della Contessa D4 - Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo D5 - Gravine dell'arco jonico* * lettera così aggiunta dall'art. 46 della l.r. 7/2002 E - Provincia di Foggia: E1 - Torre Fantine e Bosco Ramitelli E2 - Boschi del Subappenino dauno settentrionale E3 - Boschi del Subappenino dauno meridionale E4 - Bosco Incoronata 2. L’elenco di cui al comma 1 è aggiornato ogni tre anni dal Consiglio regionale, previa deliberazione di Giunta regionale e previo parere obbligatorio del Comitato tecnico-scientifico, anche sulla base delle richieste formulate dagli enti interessati e da organismi scientifici e associazioni. ARTICOLO 6 (Istituzione delle aree naturali protette) 1. Le aree naturali protette regionali, di interesse provinciale, metropolitano locale sono istituite in conformità ai principi generali enunciati nella presente legge. 2. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, ovvero entro trenta giorni dalla data di dichiarazione di ammissibilità di cui all'art. 7 della presente legge, il Presidente della Giunta regionale convoca preconferenze ai fini della individuazione di linee guida per la redazione dei documenti di indirizzo di cui all'art. 22, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Le preconferenze dovranno completare i lavori entro e non oltre trenta giorni dalla data di convocazione. Alla preconferenza relativa alla proposta di istituzione di area naturale protetta, sono chiamati le amministrazioni interessate, i Consorzi di bonifica e le organizzazioni agricole, imprenditoriali e ambientaliste. 3. Entro trenta giorni dalla data di chiusura dei lavori delle preconferenze, la Giunta regionale adotta, tenuto conto dei documenti di indirizzo redatti ai sensi del comma 2, lo schema di disegno di legge di istituzione delle aree naturali protette di cui all'art. 5. Lo schema di disegno di legge deve riportare: a) la descrizione sommaria dei luoghi, b) la perimetrazione provvisoria del territorio da destinare ad area naturale protetta su fogli IGM. in scala l:25.000 e, ove necessario, in scala di maggior dettaglio; c) le norme provvisorie di salvaguardia; d) la zonizzazione provvisoria e gli elementi del piano per il parco nonché i principi del regolamento del Parco; e) la classificazione secondo le tipologie previste all'art. 2 della presente legge; f) l'ente gestore dell'area naturale protetta; g) il regime vincolistico e autorizzativo; h) le sanzioni; i) le forme di vigilanza e sorveglianza; j) gli indennizzi, se previsti; k) le norme finanziarie. 4. Entro i successivi trenta giorni, il disegno di legge adottato è notificato dalla Giunta regionale agli enti territoriali interessati. 5. Entro i successivi sessanta giorni, il Presidente della Giunta regionale convoca la conferenza dei servizi per le finalità di cui all'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 6. Entro i sessanta giorni successivi alla data di conclusione della conferenza dei servizi, la Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico, adotta il provvedimento definitivo, che invia al Consiglio regionale per l'approvazione della legge istituiva dell'area naturale protetta. ARTICOLO 7 (Iniziativa popolare) 1. All'istituzione dell'area naturale protetta si può procedere anche mediante proposte di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'art. 54 dello Statuto della Regione Puglia e della legge regionale 16 aprile 1973, n. 9. 2. La proposta di legge di iniziativa popolare dovrà contenere quanto previsto dall'art. 6, comma 3, della presente legge. 3. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le procedure di cui alla legge regionale 16 aprile 1973, n. 9. ARTICOLO 8 (Misure di salvaguardia) 1. Dalla data di adozione dello schema di disegno di legge di cui all'art. 6, comma 3, sulle aree della perimetrazione provvisoria del disegno di legge operano le misure di salvaguardia di cui all'art. 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare, è vietato: a) aprire nuove cave; b) esercitare l'attività venatoria; c) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno; d) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole, forestali e pastorali. 2. Gli interventi sulle aree boscate e i tagli boschivi sono autorizzati dall'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste, secondo le norme e i regolamenti vigenti fino all'adozione del piano del Parco di cui all'art. 20. 3. Sulle aree per le quali operano le misure di salvaguardia si applicano le misure di incentivazione di cui all'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 4. In applicazione del medesimo art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la Regione destina ai Comuni e alle Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un'area protetta una quota non inferiore al venti per cento delle risorse totali attribuitele da leggi e programmi nazionali e comunitari in materia di tutela e valorizzazione ambientale. TITOLO III GESTIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE ARTICOLO 9 (Gestione delle aree naturali protette) 1. La gestione della aree naturali protette è affidata, con riferimento alle dimensioni delle aree perimetrate, alle Province, alle Comunità montane, alla città metropolitana e agli enti locali, che la svolgono, di norma, tramite la costituzione di enti di diritto pubblico, a prevalente partecipazione provinciale, della Comunità montana, della città metropolitana e dell'ente locale, istituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale. La Regione contribuisce agli oneri gestionali sulla base dei programmi di gestione delle aree stesse utilizzando anche le risorse finanziarie trasferite dallo Stato e dall'Unione europea. 2. Gli enti di cui al comma 1, in base alla omogeneità, continuità e rilevanza del territorio interessato, possono assumere in gestione più aree naturali protette. 3. Sono organi dell'ente: a) il Presidente; b) il Consiglio direttivo; c) la Giunta esecutiva; d) il Collegio dei revisori dei conti; e) la Comunità del parco. 4. In relazione alla peculiarità delle aree interessate, ciascun ente di gestione definisce, con apposito Statuto, sulla base dello schema tipo di cui al comma 5, l'organizzazione amministrativa, indicando i poteri del Presidente, del Consiglio direttivo, della Giunta esecutiva, del Collegio dei revisori dei conti, la nomina e i compiti del Direttore e del Segretario, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione della Comunità del parco. 5. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta lo schema tipo dello Statuto degli enti gestori di aree protette ed emana direttive in merito. 6. L’ente gestore provvede all'approvazione dello Statuto entro novanta giorni dalla sua costituzione. Decorso inutilmente tale termine, la Regione provvederà in via sostitutiva ai sensi dell'art. 19. 7. Lo Statuto è approvato e reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia. ARTICOLO 10 (Il Presidente) 1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, ha la legale rappresentanza dell'ente e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo. 2. La carica di Presidente è incompatibile con quella di parlamentare, consigliere regionale, assessore o consigliere provinciale, di presidente, assessore o consigliere di Comunità montana, sindaco, assessore o consigliere comunale; 3. Lo Statuto definisce i compiti del Presidente. ARTICOLO 11 (Il Consiglio direttivo) 1. Il Consiglio direttivo è composto da: a) il Presidente; b) da un minimo di tre a un massimo di cinque rappresentanti della Comunità del parco, con voto limitato a uno; c) un rappresentante della città metropolitana il cui territorio eventualmente ricada, in tutto o in parte, nel perimetro del Parco; d) un rappresentante della Comunità montana il cui territorio eventualmente ricada, in tutto o in parte, nel perimetro del Parco; e) tre rappresentanti del Consiglio regionale che abbiano comprovata competenza in materia di conservazione dell'ambiente e pianificazione territoriale; f) due rappresentanti del Consiglio provinciale competente per territorio; g) due rappresentanti nominata dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; h) due rappresentanti nominata dalle associazioni protezionistiche legalmente riconosciute dal Ministero dell'ambiente e operanti sul territorio regionale. 2. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'ente ed elegge nel suo seno il vice Presidente. 3. Le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta dell'ente cui è affidata la gestione delle aree naturali protette; in caso di inadempienza da parte dei soggetti preposti alle nomine, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva. 4. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti. 5. Il Consiglio direttivo viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e i componenti non possono essere riconfermati. Analoga procedura si applica in caso di dimissioni di singoli componenti. 6. I rappresentanti degli enti territoriali e locali non possono ricoprire alcun incarico amministrativo. 7. I membri del Consiglio direttivo nominati in rappresentanza degli enti territoriali e locali devono essere scelti tra persone che non facciano parte dei Consigli degli enti medesimi e che abbiano specifiche competenze in materia di tutela ambientale e di pianificazione territoriale. 8. Lo Statuto definisce i compiti del Consiglio direttivo. ARTICOLO 12 (La Giunta esecutiva) 1. La Giunta esecutiva è eletta dal Consiglio direttivo ed è formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e le funzioni stabilite nello Statuto dell'ente Parco. 2. Alla Giunta esecutiva partecipa di diritto, con voto consultivo, il Direttore dell'ente Parco. 3. Lo Statuto definisce i compiti della Giunta esecutiva. ARTICOLO 13 (Il Collegio dei revisori) 1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro del tesoro, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, individuati tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei conti, con le modalità previste dallo Statuto. 2. I Revisori dei conti durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. 3. Non possono essere designati Revisori dei conti i componenti del Consiglio o della Giunta esecutiva. 4. Lo Statuto dell'ente gestore dell'area protetta stabilisce le indennità per i componenti del Collegio dei revisori dei conti. ARTICOLO14 (La Comunità del parco) 1. Lo Statuto dell'ente, comprendenti territori di più comuni, deve prevedere la costituzione della Comunità del parco, composta dal Presidente della Provincia, dal Sindaco della città metropolitana, ove presente, dai Sindaci dei Comuni e dal Presidente della Comunità montana, ove presente. 2. La Comunità è organo consultivo e propositivo dell'ente gestore. Il suo parere è obbligatorio su: a) regolamento del Parco di cui all'art. 22; b) piano del Parco di cui all'art. 20; c) bilancio e conto consuntivo; d) altre questioni a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo. 3. La Comunità elabora e approva, previo parer vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale e vigila sulla sua attuazione. 4. La Comunità adotta il proprio regolamento. ARTICOLO 15 (Il Direttore del Parco) 1. Il Direttore dell'ente Parco è nominato con decreto dell'Assessore all'ambiente, previa apposita delega del Presidente della Giunta regionale, a seguito d pubblico concorso per titoli ed esami per la qualifica dirigenziale, ovvero con contratto di diritto privato stipulato, per non più di cinque anni, con soggetti iscritti in un elenco di idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di aree protette, istituito e disciplinato con deliberazione di Giunta regionale. In sede di prima applicazione possono essere nominati, per non oltre due anni, soggetti anche non iscritti nell'elenco, in possesso di specifici e documentata requisiti attestanti qualificata attività scientifica o professionale in campo naturalistico-ambientale ovvero di direzione tecnica e amministrativa di enti o strutture pubbliche, con esperienza almeno quinquennale anche non continuativa. 2. L’incarico di Direttore è rinnovabile nonché revocabile in qualunque momento con provvedimento motivato. 3. La funzione di Direttore è regolamentata dallo Statuto dell'ente di gestione delle aree protette in base agli artt. 52 e 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142. ARTICOLO 16 (Il personale dell'ente Parco) 1. Gli enti di gestione delle aree protette di cui all'art. 9 si avvolgono, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, di personale trasferito e/o comandato dalla Regione Puglia o da altri enti pubblici. 2. Ai Dirigenti dei Servizi tecnici e contabili nonchè al Segretario di cui all'art. 17, si applicano le norme di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 3. L’ordinamento e la pianta organica del personale dell'ente di gestione vengono disciplinati con provvedimenti del medesimo ente soggetti alla vigilanza del Comitato regionale di controllo. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personal tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. 4. L’organizzazione della struttura degli enti di gestione delle aree protette è demandata al Consiglio direttivo, che può articolare il personale in base alle esigenze di funzionamento. 5. Al personale delle aree protette si applica lo stato giuridico ed economico previsto per il personale degli enti locali. ARTICOLO 17 (Il Segretario) 1. Il Segretario dell'ente è nominato, secondo le modalità stabilite dallo Statuto, tra il personale dell'ente, laureato in materie giuridico-amministrative e/o contabili. 2. Il Segretario sovrintende all'attività amministrativa e contabile dell'ente. Assiste alle sedute del Consiglio e della Giunta esecutiva e redige i relativi verbali sottoscrivendoli con il Presidente. ARTICOLO 18 (Bilanci e gestione finanziaria) 1. Per la formazione e la gestione dei bilanci di previsione e dei rendiconti generali degli enti di gestione delle aree protette si applicano le norme statali e regionali vigenti in materia. 2. I documenti contabili di cui al comma 1 sono approvati dai Consigli direttivi degli enti di gestione e le relative deliberazioni sono sottoposte all'organo di controllo che ne valuta la legittimità nei termini di cui all'art. 46, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 3. L’approvazione dei documenti di bilancio preventivo e relativi assestamenti e variazioni, è subordinata alla verifica di compatibilità con i corrispondenti documenti regionali per le voci riguardanti l'assegnazione annua regionale e le spese per il personale. 4. I documenti di cui al presente articolo sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia. ARTICOLO 19 (Controllo sugli atti - Commissariamento e scioglimento degli organi) 1. Il controllo di legittimità sugli atti degli enti cui è affidata la gestione delle aree naturali protette regionali, di interesse provinciale, metropolitano e locale è esercitato ai sensi della legge regionale 22 giugno 1994, 22 «Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali». 2. Il Presidente della Giunta regionale, anche su segnalazione dell'organo di controllo, qualora riscontri gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle norme vigenti o per persistente inattività, provvede, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, allo scioglimento degli organi degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali di interesse provinciale, metropolitano e locale. 3. Con il decreto di scioglimento, il Presidente della Giunta nomina, contestualmente, un commissario con pieni poteri che rimane in carica fino alla ricostituzione degli organi dell'ente di gestione. TITOLO IV GESTIONE TERRITORIALE ARTICOLO 20 (Piano per il Parco) 1. Strumenti di attuazione delle finalità delle aree naturali protette sono il piano per il Parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili di cui all'art. 21. 2. I contenuti del piano per il Parco sono analoghi a quelli previsti dall'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 3. Il piano è predisposto dall'ente di gestione ed è adottato dal Consiglio direttivo entro e non oltre centottanta giorni dalla data di insediamento degli organi di gestione, sentito il parere della Comunità del parco. Il piano dovrà indicare anche le risorse e le modalità finanziarie occorrenti per la sua attuazione. 4. Successivamente all'adozione, il piano viene depositato presso gli enti territoriali interessati per la durata di quaranta giorni consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. Dell'avvenuto deposito deve essere data tempestiva notizia tramite il Bollettino ufficiale della Regione Puglia. In tale periodo chiunque può presentare osservazioni scritte. 5. Decorso il termine di cui al comma 4, il piano è inviato dall'ente di gestione della Giunta regionale che, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 3, lo invia alle Commissioni consiliari competenti, che lo inoltrano con il relativo parere al Consiglio regionale. 6. Al piano possono essere apportate modifiche seguendo le procedure di cui ai commi precedenti ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni. 7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce, a ogni livello, i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello e ogni altro strumento di pianificazione del territorio. 8. L’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali alle previsioni del piano avviene entro e non oltre i dodici mesi successivi alla data di approvazione del piano medesimo. 9. In caso di ritardi o omissioni da parte degli enti di gestione nell'attuazione delle previsioni contenute nei piani per il Parco, la Giunta regionale, previo invito a provvedere, interviene attraverso la nomina di commissari ad acta. ARTICOLO 21 (Piano pluriennale economico - sociale) 1. Nel rispetto delle finalità istitutive e delle previsioni del piano e nei limiti del regolamento di cui all'art. 22, la Comunità del parco promuove iniziative, coordinate con quelle degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine, predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, con contenuti analoghi a quelli dell'art. 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 2. Il piano ha durata quadriennale ed è sottoposto al parere vincolante del Consiglio direttivo dell'ente di gestione ed è approvato, sentiti gli enti locali, dal Consiglio regionale e può essere annualmente aggiornato con la stessa procedura della sua formazione. 3. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale possono concorrere lo Stato, la Regione, gli enti locali e gli altri organismi interessati. 4. Le risorse finanziarie del Parco possono essere costituite da erogazioni contributi privati o pubblici, a qualsiasi titolo concessi, da diritti e canoni di utilizzazione di beni mobili e immobili che appartengono al Parco o dei quali esso abbia la gestione, dai proventi delle sanzioni di cui all'art. 25. ARTICOLO 22 (Il Regolamento) 1. Il regolamento del Parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco ed è adottato dall'ente di gestione, anche contestualmente all'approvazione del piano per il Parco di cui all'art. 20 e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di approvazione del medesimo. 2. Il regolamento è approvato, previo parere della Comunità del parco, dal Consiglio regionale. 3. I contenuti del regolamento sono analoghi a quelli previsti dall'art. Il della legge 6 dicembre 1991, n. 394. ARTICOLO 23 (Ufficio parchi e riserve naturali - Vigilanza) 1.Le funzioni amministrative regionali connesse all'attuazione della presente legge vengono espletate dall'Ufficio parchi e riserve naturali dell'Assessorato regionale all'ambiente. Sono compiti dell'Ufficio: a) la vigilanza sugli enti di gestione; b)il coordinamento delle iniziative e delle attività regionali volte al riconoscimento del patrimonio naturale e ambientale, ai fini della sua tutela e gestione; c) l'individuazione delle aree da destinare a protezione, anche sulla base delle proposte avanzate dalle amministrazioni interessate e a seguito del parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 3 della presente legge; d) l'assistenza tecnico-amministrativa agli organi di gestione delle aree naturali protette; e) la promozione regionale di iniziative di informazione, di formazione, di educazione ambientale, specialmente nelle scuole d'obbligo, nonché di sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla conoscenza e al rispetto del patrimonio naturalistico della regione; f) la promozione di attività di tutela e di fruizione delle aree naturali protette per scopi scientifici, didattici e culturali; g) la promozione di attività Produttive compatibili con l'ambiente naturale; h) la predisposizione di piani e programmi per l'accesso alle risorse finanziarie nazionali e comunitarie. ARTICOLO 24 (Sorveglianza) 1. L’ente di gestione dell'area protetta regionale esercita le funzioni di sorveglianza sulle aree protette affidategli in gestione, con proprio personale; può, altresì, stipulare, a tal fine, specifiche convenzioni con il Corpo forestale dello Stato. 2. Alla sorveglianza concorrono, altresì, gli agenti di polizia locale, urbana e rurale, le guardie di caccia e pesca e le guardie ecologiche volontarie di cui all'art. 44 della legge regionale 27 febbraio 1984, 10 e successive modificazioni e integrazioni, nonché i soggetti di cui all'art. 27 della legge Il febbraio 1992, n. 157 e i nuclei di vigilanza territoriale delle Province. ARTICOLO 25 (Sanzioni) 1. L’ inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, comporta la riduzione in pristino dei luoghi e l'eventuale ricostituzione delle specie vegetali e animali. 2. Le violazioni al divieto di cui all'art 8, comma 1, lett. a), comportano la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di lire 4 milioni a un massimo di lire 6 milioni per ogni 10 mc di materiale rimosso. 3. Le violazioni al divieto di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia. 4. Le violazioni al divieto di cui all'art. 8, comma 1, lett. e), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 3 milioni a un massimo di lire 30 milioni. 5. Le violazioni al divieto di cui all'art. 8, comma 1, lett. d), comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica. 6. Le violazioni alle limitazioni e ai divieti di cui all'art. 8, comma 2, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 2 milioni a un massimo di lire 6 milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato il taglio boschivo. 7. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al Capo I della legge 25 novembre 198 1, n. 689 e all'art. 6, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 8. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nei bilanci dei rispettivi enti di gestione e destinate agli appositi capitoli di spesa dei bilanci di previsione degli enti stessi. ARTICOLO 26 (Aree contigue) 1. In sede di predisposizione del piano per il Parco di cui all'art. 20 e del piano pluriennale economico sociale di cui all'art. 21, la Regione, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabilisce eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria nei limiti stabiliti dall'art. 32, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dall'art. 21, comma 1, lett. b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157. TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ARTICOLO 27 (Norme transitorie) 1. Con apposite leggi regionali si provvederà alla riclassificazione e all'adeguamento ai principi della presente legge della disciplina del parco naturale attrezzato di Portoselvaggio, istituito con legge regionale 24 marzo 1980, n. 21, nonché del parco naturale in località Lama Balice del Comune di Bari, istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 luglio 1992, n. 352. ARTICOLO 28 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificabili in lire 3 miliardi 500 milioni, si fa fronte mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997, in termini di competenza e di cassa: Variazione in aumento Cap. 0581010 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia (l.r. n…. del … L. 3.500.000.000 Variazione in diminuzione Cap. 1110070 "Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione" L. 3.500.000.000 ARTICOLO 29 (Abrogazioni) 1. Sono abrogate le leggi regionali 7 giugno 1975, n. 50 e 21 marzo 1977, n. 8, nonché tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge. 2. Sono altresì revocate le deliberazioni del Consiglio regionale n. 672 del 25 novembre 1987 e n. 881 del 27 luglio 1988 "Programmi di finanziamento per la realizzazione di parchi naturali attrezzati". PROGRAMMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE ELENCO GENERALE PER PROVINCIA E SCHEDE IDENTIFICATIVE A - PROVINCIA DI BARI: A1 - Alta Murgia A2 - Barsento A3 - Foce Ofanto - Laghi di Conversano - La Gravina di Gravina di Puglia - Lama S. Giorgio - Triggiano - Fascia costiera - Territorio di Polignano a valle della SS 16 B - PROVINCIA DI TARANTO: B1 - Gravine dell'Arco jonico B2 - Bosco delle Pianelle B3 - Lago Salinella B4 - Palude la Vela B5 - Dune di Campomarino e Torrente Borraco B6 - Foce del Chidro B7 - Salina e dune di Torre Colimena B8 - Pinete dell'Arco jonico B9 - Palude del Conte e duna costiera B10 - Boschi Cuturi e Rosa Marina B11 - Zona collina e boschi di Massafra C - PROVINCIA DI LECCE: C1 - Paludi e Bosco di Rauccio - Sorgenti Idume C2 - Laghi Alimini C3 - Isola di Sant'Andrea - Litorale di Punta Pizzo C4 - Bosco di Tricase C5 - Costa Otranto - S. Maria di Leuca; C6 - Palude del Capitano; C7 - Palude del Conte e duna costiera. D - PROVINCIA DI BRINDISI: D1 - Bosco di S. Teresa e dei Lucci D2 -Bosco di Cerano D3 -Salina di Punta della Contessa D4 -Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo E - PROVINCIA DI FOGGIA: E1 Torre Fantine e Bosco Ramitelli E2 Boschi del Subappenino dauno settentrionale E3 Boschi del Subappenino dauno meridionale E4 Bosco Incoronata Data Bari, addì 24 Luglio 1997 SCHEDA A1 Denominazione dell'area Alta Murgia Ubicazione: Provincia: Bari Comuni: Altamura, Gravina in Puglia, Minervino, Poggiorsini, Corato, Ruvo di Puglia, Santeramo in Colle, Cassano delle Murge, Andria, Spinazzola, Grumo Appulo, Bitonto, Toritto, Acquaviva delle Fonti. Estensione Ha Motivazioni dl salvaguardia Naturalistiche Esteso altopiano caratterizzato principalmente da suoli calcarei. Area carsica tra le più importanti d'Italia con notevoli fenomeni geologici: Pulo di Altamura, Pulo di Molfetta, Inghiottitoio di Faraualle, ecc. Rappresenta una delle aree naturali più estese della regione. La principale caratteristica ambientale è la presenza di estese formazioni di pseudosteppa mediterranea rappresentata dall'associazione Festuco-Brometea, babitat dichiarato prioritario dalla Direttiva UE 92/43. Notevole il popolamento faunistico con presenza di specie inserite nella stessa direttiva: Lanario (Falco biarmicus), Grillaio (Falco naumanni), Biancone (Circaetus gallicus), Occhione Burihnus oedicnemus), Averla cinerina (Lanius minor), Calandra (Melanocorypha calandra), Calandrella (Calandrella brachydactyla), Tottavilla (Lullula arborea), Calandro (Anthus campestris). Oltre all'associazione Festuco-Brometea è presente una flora caratterizzata da molte specie rare ed endemiche quali: Iris pseudopumila, Arum apulum, Crocus tomasii, Campanula versicolorNotevole popolamento di orchidee, con endemismi quali: Ophris mateolana. Antropiche Varie stazioni e necropoli neolitiche, Appule e Japigie. Scoperta recente del cosiddetto uomo arcaico. Notevoli esempi storico-architettonici legati all'arcaica,cultura agro-pastorale del territorio, masserie, iazzi, muretti a secco, ecc. Numerosi segni legati al regno di Federico II di Svevia, il cui monumento più noto è Castel del Monte; di rilievo inoltre tracce architettoniche presenti negli altri interessantissimi centri storici. Forme di protezione e gestione esistenti Oasi di Protezione Bandite di Caccia Zone Ripopolamento e Cattura Segnalazioni Proposta di Parco Carsico e Speleologico Bollettino della Biblioteca di "Altamura" 15 Gennaio 1973. Natura in Puglia Inserita nella Legge Quadro sulle aree come Area di Reperimento. Sito Corine Problemi di salvaguardia Recenti problemi legati a nuove forme di dissodamento e messa a coltura delle aree steppiche degradando notevolmente sia le aree steppiche riducendo inoltre, l'habitat per molte specie floro-faunisticheche, sia l'identità paesaggistica del territorio. Necessità costruttive legate alle moderne pratiche agricole stanno alterando l'identità architettonica delle tradizionali strutture agricole. Vari progetti determinano possibili rilevanti problemi, laghetti collinari sul torrente Capodacqua, strada regionale 6 Canosa- Monopoli. Antropizzazione diffusa. Riduzione delle popolazioni di diverse specie, quali: Lanario, Poiana, Averla Cinerina. Aree annesse Bosco Difesa Grande di Gravina in Puglia. Unico esempio presente al di fuori della prov di Foggia di estesa formazione di bosco misto latifoglie mesofile vegetante su substrato argilloso. Si tratta di una delle poche stazioni pugliesi del Farnetto (Quercus frainetto) e della Groenlandia densa. Importante popolamento faunistico come unica stazione di presenza regionale al di fuori della provincia di Foggia per molte specie: Picchio Rosso Maggiore(Picoides major), Picchio verde (Picus viridis),Nibbio bruno (Milvus migrans), Nibbio reale (Milvus milvus), Rana dalmantina (Rana dalmantina). Altre presenze importanti: Istrice (Histrix cristata),Lui piccolo (Philloscopus collybita), Testuggine terrestre (Testudo hermanni) e forse Gatto selvatico silvestris). Proposta di tutela Parco naturale regionale Iniziative possibili Molte le possibilità d'iniziative legate al parco, sentieri attrezzati, itinerari naturalistico-storico-architettonici, marchio di qualità per prodotti legati alle produzioni agricole tradizionali, riqualificazione delle attività tradizionali decadute, ripristino del paesaggio agrario tradizionale, creazione di un museo delle arre steppiche, ecc. Bibliografia Sigismondi A., Tedesco N., 1990 - Natura in Puglia. Adda Editore Bari. SCHEDA A2 Denominazione dell'area Barsento Ubicazione: Provincia: Bari Comuni: Noci, Putignano, Alberobello, Monopoli, Castellana Grotte. Estensione Ha Motivazioni di salvaguardia Naturalistiche Si tratta del più importante complesso di boschi di Fragno (Quercus macedonica) presente nella provincia di Bari, habitat, questo, individuato dalla Direttiva UE 92/43. Antropiche Area facente parte della cosidetta "Murgia dei Trulli", territorio caratterizzato dalla presenza di tipiche architetture e strutture rurali, trulli, masserie. Forme di protezione e gestione esistenti Oasi di protezione Segnalazioni Sito Corine Problemi di salvaguardia Disboscamento. Alterazione del paesaggio. Aree annesse Proposta di tutela Riserva naturale orientata regionale Iniziative possibili Creazione di percorsi guidati di carattere naturalistico-paesaggistico. Recupero delle aree boschive degradate. Incentivazione delle forme tradizionali di agricoltura, salvaguardia delle razze zootecniche autoctone quali Asino di Martina Franca e Cavallo Murgese. Bibliografía Verde - Umanesimo della Pietra n. 6 - genn. 1991 Umanesimo della Pietra, agosto 1995 Contributi dell'Istituto di Archeologia - Univ. Cattolica di Milano - 1967 Insediamenti benedettini in Puglia - catalogo della mostra, Bari nov. 1980 - genn. 1981 SCHEDA A3 Denominazione dell'area Foce Ofanto Ubicazione: Provincia: B ari Comuni: Barletta, Margherita di Savoia (FG) Estensione Ha Motivazioni di salvaguardia Naturalistiche Importante zona umida funzionale alla sosta e svernamento dei migratori. Antropiche Forme di protezione e gestione esistenti Segnalazioni Problemi di salvaguardia Necessità di rinaturalizzazione dell'area. Caccia eccessiva che impedisce la sosta dei migratori. Acque cariche d'inquinanti raccolti lungo il corso superiore. Messa a coltura delle aree golenali. Aree annesse Proposta di tutela Riserva naturale orientata regionale Iniziative possibili Visite guidate a scopo didattico. Bibliografia SCHEDA A4 Denominazione dell'area Laghi di Conversano Ubicazione: Provincia: Bari Comuni: Conversano Estensione Ha Motivazioni di salvaguardia Naturalistiche Complesso di piccole zone umide di origine carsica. Attraverso il trasporto delle acque superficiali e l'accumulo di materiali impermeabili all'interno di depressioni carsiche preesistenti si sono create delle zone umide equiparabili a stagni temporanei, habitat inserito nella direttiva UE 92/43, che rappresentano un interessante fenomeno geologico e naturalistico. Tale complesso, unico nell'area della provincia di Bari, rappresenta un'importante stazione per molte specie di Anfibi (Triturus cristatus, Triturus italicus, Bufo bufo, Bufo viridis, Hyla arborea) e per una flora caratteristica degli ambienti umidi. Per molte specie di uccelli acquatici migratori inoltre i laghi rappresentano una delle poche zone di sosta I presenti nelle aree interne. Antropiche Da sempre utilizzati dall'uomo a scopo di raccolta d'acqua i laghi rappresentano una importante testimonianza statigrafica delle successive vicende storiche avvenute nel territorio. Forme di protezione e gestione esistenti Costituzione Riserva Naturale Erpetologica dei laghi di Conversano da parte dell'amministrazione comunale con Delibera N. 63 del 25-3-1985 Segnalazioni Problemi di salvaguardia Riduzione regime idrico. Utilizzo come discariche abusive di inerti e biocidi con inquinamento delle acque. Messa a coltura. Aree annesse Proposta di tutela Riserva naturale integrale regionale Iniziative possibili Inserimento dei laghi in un percorso in parte già presente che tocca gli elementi più interessanti del territorio comunale. Creazione di un museo dei laghi. Visite guidate a scopo didattico. Bibliografia SCHEDA B 1 Denominazione dell'area Gravine arco Jonico Ubicazione: Provincia: Taranto Comuni: Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Massafra, Mottola, Grottaglie Estensione Ha Motivazioni di salvaguardia Naturalistiche Le Gravine joniche sono un singolare e spettacolare fenomeno carsico determinato dallo scorrimento di corsi d'acqua a carattere torrentizio su fratture della piattaforma calcarea del gradino murgiano. Esse costituiscono un importante habitat per molte specie florofaunistiche altrove scomparse o fortemente ridotte, in particolare di quelle rupicole. Numerose sono le specie vegetali endemiche e della "Lista Rossa" presenti: Campanula versicolor, Leontodon apulum Aegilops uniaristata, Carum mult rum. Numerose le specie faunistiche rare ed inserite Direttiva UE 92/43: Lanario (Falco biarmicus), reale (Bubo bubo), Capovaccaio (Neophron perc terus), Averla cinerina (Lanius minor). Antropiche Nella Gravine sono presenti i maggiori esempi dell'Europa occidentale della civiltà rupestre, sotto forma d'insediamenti abitativi, chiese, affreschi. Forme di protezione e gestione esistenti Oasi di protezione. Segnalazioni Sito Corine Natura in Puglia Problemi di salvaguardia Messa a coltura, scarichi inquinanti, infrastrutture. Aree annesse Proposta di tutela Parco naturale regionale Iniziative possibili Museo naturalistico, visite guidate, ripristino ambientale, gestione faunistica, marchio d.o.c. Bibliografia Aleffí M., 1986 - Natura ed ambiente nella provincia di Taranto. Ricerche Umanesimo della Pietra. Martina Franca Sigismondi A. Tedesco N., 1990 - op. cit. SCHEDA B2 Denominazione dell'area Bosco delle Pianelle Ubicazione: Provincia: Taranto Comuni: Martina Franca Estensione Ha Motivazioni di salvaguardia Naturalistiche Uno dei più importanti residui delle foreste che coprivano le Murge. Per la conformazione orografi presenta particolari microclimi che esplicano un fenomeno d'inversione vegetazionale con specie mesofile sul fondo, Carpino orientale e Carpinella, e specie più termofile sugli spalti superiori, Fragno e Leccio. Presenti grandi individui arborei, soprattutto Lecci tra i più grandi d'Italia. Numerose specie vegetali rare tra cui l'unica stazione dell'Italia peninsulare della Sassifraga a foglie d'Edera (Saxifraga hederacea). Antropiche Forme di protezione Parco Comunale Segnalazioni Censimento Biotopi Società Botanica Italiana. Sito Corine Natura in Puglia. Problemi di salvaguardia Alterazione microclimatica causata da una strada asfaltata che corre sul fondo. Sovrapascolo. Disboscamento. Servitù militari. Aree annesse Proposta di tutela Riserva naturale orientata regionale Iniziative possibili Bibliografia Armenise V, Ranieri L., 1958 - Studio geobotanico del comprensorio delle Pianelle (Taranto): 1. La vegetazione della scarpata S-SW del terzo gradino murgiano. Nuovo Gior. Bot. Ital. 65. Martino V A., 1992 - Il segreto del bosco. Schena editore. SCHEDA B3 Denominazione dell'area Lago Salinella Ubicazione: Provincia: Taranto Comuni: Ginosa Estensione Ha Motivazioni di salvaguardia Naturalistiche Importante ed unica zona umida retrodunale, caratterizzata dal passaggio e dalla sosta di migratori. Presenza di "Habitat prioritari" caratterizzati da vegetazione alo-igrofila a salicornieti e giuncheti. Antropiche Forme di protezione e gestione esistenti Oasi di Protezione e contigua Riserva naturale biogenetica dello Stato Segnalazioni Sito Corine Censimento Biotopi Società Botanica Italiana. Problemi di salvaguardia Progetti di lottizzazione. Alterazione regime idrico.. Aree annesse Proposta di tutela Riserva naturale orientata regionale Iniziative possibili Visite guidate. Bibliografia Gehu J. M. et al., 1984 - Essai synsystematique et synchrologique sur las vegetations littoralezs italienes daus un but conservatore. Doc. Phytosociologique 8. Aleffi M., 1986 - Natura ed ambiente nella provincia di Taranto. Ricerche Umanesimo della Pietra. Martina Franca SCHEDA B4 Denominazione dell'area Palude La Vela Ubicazione: Provincia: Taranto Comuni: Taranto Estensione Ha Motivazioni di salvaguardia Naturalistiche Zona umida ubicata sulle sponde del Mar Piccolo, individuata come importante zona di sosta e svernamento per molte e rare specie acquatiche inserite nella Direttiva 92/43 (Spatola, Mignattaío, Moretta tabaccata). Segnalata la riproduzione del Fratifio (Charadrius alexandrinus). Antropiche Forme di protezione e gestione esistenti Oasi di protezione. In concessione al WWF. Segnalazioni Sito Corine Problemi di salvaguardia Alterazione della zona umida, caccia, riduzione del regime idrico. Aree annesse Proposta di tutela Riserva naturale orientata regionale Iniziative possibili Visite guidate a scopo didattico. Bibliografia Aleffi M., 1986 - Natura ed ambiente nella provincia di Taranto. Ricerche Umanesimo della Pietra, Martina Franca SCHEDA B5 Denominazione dell'area Duna di Campomarino e Torrente Borraco Ubicazione: Provincia: Taranto Comuni: Maruggio, Manduria Estensione Ha 100-120 Motivazioni di salvaguardia Naturalistiche Complesso di dune costiere esteso per diversi chilometri. Di rilievo la tipica vegetazione dunale ad Ammophila arenaria, Juniperus phoenicea, Juniperus oxycedrus, habitat inserito nella Direttiva UE 92/43. Caratteristici i pulvini di Thymus capita e Helichrysum italicum. Nei brevi tratti rocciosi sono presenti rare cenosi a Limonium japygicum e Crithmum marittimum. Antropiche Forme di protezione e gestione esistenti Segnalazioni Proposta di Riserva Naturale in "Atti del Il Simposio Nazionale sulla Conservazione della Natura". Censimento biotopi Società Botanica Italiana Sito Corine Problemi di salvaguardia Lottizzazioni e costruzioni balneari abusive. Apertura di piste nella duna che innestano fenomeni di erosione. Aree annesse Fiume Borraco. Posto a confine orientale del complesso dunale il fiume Borraco rappresenta, dopo il Chitro, la più importante delle tipiche risorgive carsiche presenti lungo la costa jonica. Importante stazione di vegetazione igrofila, con la presenza dell'unica stazione pugliese della pianta acquatica Azzolla caroliniana; presente una stazione dell"Agnocasto (Vitex agnus-castus). E’ inoltre luogo di sosta di migratori acquatici. Proposta di tutela Riserva naturale Orientata regionale Iniziative possibili Visite guidate. Bibliografia Aleffi M., 1986 - Natura ed ambiente nella provincia di Taranto. Ricerche Umanesimo della Pietra, Martina Franca SCHEDA B6 Denominazione dell’area Foce del Chitro Ubicazione: Provincia: Taranto Comuni: Manduria Estensione Ha ca. 60 Motivazioni di salvaguardia Naturalistiche E’ il più importante corso d'acqua della costa o tale tarantina ed è prodotto dalla risorgiva di varie sorgenti in una conca carsica crateiforme. Importante stazione di igrofile come: Potamogeton pectin Apium nodiflorum, Nasturtium officinale. Antropiche Forme di protezione e gestione esistenti Segnalazioni Censimento Biotopi Società Botanica Italiana Sito Corine Problemi di salvaguardia Edilizia residenziale estiva, captazione delle acque. Aree annesse Proposta di tutela Riserva naturale integrale regionale Iniziative possibili Ripristino ambientale, visite guidate. Bibliografia Aleffi M., 1986 - Natura ed ambiente nella provincia di Taranto. Ricerche Umanesimo della Pietra. Martina Franca SCHEDA B7 Denominazione dell'area Salina e Duna di Torre Colimena Ubicazione: Provincia: Taranto Comuni: Manduria Estensione Ha Motivazioni di salvaguardia Naturalistiche Depressione umida retrodunale caratterizzata da vegetazione alofila e Salicomia e dunale con Juniperus oxycedrus e Juniperus phoenicea, ambedue indicate come "Habitat prioritario". La zona umida è un sito importante per i migratori acquatici. Antropiche La salina, con annessa costruzione, costituisce una testimonianza dell'antico utilizzo per la raccolta del sale. Forme di protezione e gestione esistenti Segnalazioni Sito Corine Biotopo Società Botanica Italiana , Censimento habitat prioritari Problemi di salvaguardia Urbanizzazione turistica. Erosione delle dune per passaggio antropico. Aree annesse Proposta di tutela Riserva naturale orientata regionale Iniziative possibili Visite guidate Bibliografia Caniglia G. et al., 1978 - Carta della vegetazione di Torre Colimena, Salento, Puglia meridionale. C.N.R. SCHEDA B8 Denominazione dell'area Pinete dell'Arco Jonico Ubicazione: Provincia: Taranto Comuni: Taranto, Castellaneta, Ginosa, Palagiano, Massafra. Estensione Ha Motivazioni di salvaguardia Segnalazioni Naturalistiche Si tratta di una delle più estese pinete spontanee di Pinus halepensis su duna presenti in Italia. Il sistema dunale, estremamente frastagliato, con dune alte 15 metri, dal nome locale di Givoni, ha una rilevante importanza geologica e svolge anche un ruolo di difesa delle aree interne. Oltre che per le mature formazioni di pino, la vegetazione è importante per il ricco sottobosco e per la presenza di alcune rarità quali Helianthemum sessiflorum, l'endemico Helianthemum jonium, Plantago albicans, Satureja cuneifoli. Nell'area sono presenti due tipologie di habitat prioritario, la Pineta su duna e alcune aree di steppa salata. Di rilievo, sia sotto l'aspetto botanico che faunistico, le varie foci dei corsi d'acqua quali Lenne, Lato, ecc. che si ammettono nello Ionio e che contribuiscono a diversificare l'ambiente. Numerosa la presenza dell'avifauna migratoria e nidificante; nell'area è segnalata l'unica nidificazione, oltre quelle delle paludi della Capitanata, di un raro ardeide, la Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides). Antropiche Presenza di alcune torri costiere. Forme di protezione e gestione esistenti Parte delle pinete è protetta come Riserva Naturale dello Stato. Segnalazioni Censimento Habitat prioritari. Società Botanica Italiana. Problemi di salvaguardia Turismo balneare. Incendi. Lottizzazioni. Aree annesse Proposta di tutela Riserva Naturale o Parco Regionale Iniziative possibili Visite guidate. Bibliografia Aleffi M., 1986 - Natura ed ambiente nella provincia di Taranto. Ricerche Umanesimo della Pietra. Martina Franca Sigismondi A. Tedesco N., 1990 - op. cit. SCHEDA Cl Denominazione dell'area Paludi e bosco di Rauccio-Sorgenti Idume Ubicazione: Provincia: Lecce Comuni: Lecce Estensione Ha Motivazioni di salvaguardia Naturalistiche Il bosco di Rauccio è uno degli ultimi lembi superstiti della medioevale "Foresta di Lecce" che dalla città giungeva sino al mare. E’ costituito da una lecceta inquadrabile nell'associazione fitosociologica Viburno-Quercetum ilicis. Le aree paludose che circondano il bosco presentano una vegetazione alo-igrofila diversificata ed individuata come "habitat prioritario" della Direttiva UE 92/43. Il bacino dell'Idume, risorgiva carsica, presenta un altro "habitat prioritario" il Chetomorpho-Ruppietum. Nell'area sono presenti ben 5 specie della "Lista Rossa della Flora Italiana#65533;? (Periploca graeca, Serapias orientalis, ecc.) ed altre della "Lista Rossa regionale#65533;? in corso di definizione da parte della S.B.I. Antropiche Forme di protezione e gestione esistenti L’area è stata affidata dall'E.R.S.A.P. in gestione al WWF-Italia Sezione di Lecce, ma di fatto ricade ancora nell'ambito di un'Azienda Faunistico-Venatoria. Segnalazioni Sito Corine. Natura in Puglia. Problemi di salvaguardia Abusivismo edilizio. Messa a coltura. Caccia. Aree annesse Gariga Masseria Monacelli, "Habitat prioritario" Direttiva UE 92/43. Proposta di tutela Riserva naturale orientata regionale Iniziative possibili Centro visita. Visite guidate. Ripristino ambientale. Bibliografia Ruggio De Filippis G., 1958 - La vegetazione della palude Rauccio (Lecce). Nuovo Gior. Bot. Ital. 65:838-845. Lorenzoni G.G. et al., 1984 - Escursione in Salento della Società Italiana di Fitosociologia. Not. Soc. Ial. Fitosoc. 19(2): 147-162. Sigismondi A. Tedesco N. 1990 - op. cit. SCHEDA C2 Denominazione dell'area Laghi Alimini Ubicazione: Provincia: Lecce Comuni: Otranto Estensione Ha Motivazioni di salvaguardia Naturalistiche Presenza di due importanti specchi d'acqua in comunicazione tra loro, ma di diversa origine, l'uno carsico "Fontanelle" l'altro lagunare "Alimini Grande#65533;?. Presenza di vari "habitat prioritari#65533;? in base alla Direttiva UE 92/43, la dura costiera, la pineta, la laguna , Presenti inoltre varie specie della "Lista Rossa" Periploca maggiore (Periploca greca), l'orchidea palustre (Orchis palustris), la Campanella palustre (Ipomea sagittata). Importante area di sosta e svernamento dell'avifauna acquatica. Segnalata la riproduzione del Mestolo (Anas clypeata), del Succiacapre (Caprimulgus eu paeus) e probabile del Lodolaio (Falco subbuteo). Notevole presenza di rettili ed anfibi. Area di presenza del Tasso (Meles meles). Antropiche Forme di protezione e gestione esistenti Parte inserita in Oasi di Protezione Segnalazioni Società Botanica Italiana. Censimento Habitat prioritari S.B.1. Natura in Puglia. Sito Corine. Atti Simp. Conser. Natu. Problemi di salvaguardia Alterazione del regime idrico, interramento e inquinamento dei laghi. Insediamenti turistici. Aree annesse Proposta di tutela Parco naturale regionale Iniziative possibili Centro visita. Visite guidate. Turismo naturalistico. Recupero ambientale. Bibliografia Macchia F., 1972 - I laghi Alimini-Fontanelle: lembi di macchia mediterranea da salvare. Atti II Simp Conser. Natura, Bari 1972. Sigismondi A. Tedesco N., 1990 - op. cit. SCHEDA C3 Denominazione dell'area Isola di Sant'Andrea - Litorale di Punta Pizzo Ubicazione: Provincia: Lecce Comuni: Gallipoli Estensione Ha Motivazioni di salvaguardia Naturalistiche L’isola di S. Andrea si presenta come una piccola isola disabitata caratterizzata da coste rocciose. Presenza di "habitat prioritari" sotto forma di steppe salate di salicornia. Presenza dell'endemismo Statice japigica (Limonium japigicum) inserito nella "Lista Rossa regionale. L’isola è stata individuata di recente come l'unico sito regionale di nidificazione del rarissimo Gabbiano corso (Urus audonii) specie prioritaria, endemica del Mediterraneo. Il litorale di Punta Pizzo comprende diversi ambienti di notevole importanza, che formano un interessante ed unico mosaico ambientale. Di rilievo è il tratto a gariga ubicato nei pressi della costa di Punta Pizzo, dove sono presenti, all'interno di una residua area a gariga, alcune specie vegetali di notevole importanza quali: Hanthillis hermanniae e Erica manipuliflora. Le aree umide, corrispondenti al canale Li Foggi ed alle attigue aree di acquitrinio risultano importanti sia per la vegetazione, ospitando probabilmente la rara Ipomea sagittata, sia per l'avifauna acquatica che sosta numerosa durante le migrazioni. Osservazioni recenti hanno individuato la possibile nidificazione del Cavaliere d'Italia. Importanti appaiono inoltre le aree di vegetazione costiera a Ginepri su duna. Antropiche Presenza di un inserimento disabitato, comprendente un faro dismesso. Forme di protezione e gestione esistenti La Capitaneria di porto, data l'importanza della colonia di Gabbiano corso, ha imposto divieto di scalo sull'isola. Segnalazioni Censimento Habitat prioritari. Società Botanica Italiana. Problemi di salvaguardia Turismo balneare. Navigazione da diporto. Bonifica. Costruzioni abusive. Aree annesse Proposta di tutela Riserva Naturale. Iniziative possibili Visite guidate. Bibliografia Cataldini et al., 1992 - I! isola di S. Andrea. CRSEC Gallipoli SCHEDA C4 Denominazione dell'area Bosco di Tricase Ubicazione: Provincia: Lecce Comuni: Tricase Estensione Ha 1,5 Motivazioni di salvaguardia Naturalistiche Si tratta dell'unica stazione dell'Europa occidentale con purezza monofitica della Quercia Vallonea (Quercus ithaburensis subsp. macrolepis). Si tratta di una specie minacciata inclusa nella "Lista Rossa' della flora italiana. Antropiche Le cupole della quercia vallonea avevano una importante funzione nell'economia tricasina tradizionale, quella dei conciatori «pelecane», in quanto utilizzate per produrre tannino. Forme di protezione e gestione esistenti Segnalazioni Censimento Biotopi Società Botanica Italiana. Natura in Puglia. Sito Corine Problemi di salvaguardia Degrado della formazione vegetazionale, a causa di attività antropiche incontrollate. Aree annesse Proposta di tutela Monumento naturale Iniziative possibili Visite guidate. Aumento della superficie boscata. Bibliografia Sigismondi A. Tedesco N., 1990 - Op. I cit. SCHEDA C5 Denominazione dell’area Costa Otranto - S. Maria di Leuca Ubicazione: Provincia: Lecce Comuni: Otranto, S. Cesarea Terme, Castro, Andrano, Tiggiano, Corsano, Tricase, Gagliano del Capo, Castrignano del Capo. Estensione Ha Motivazioni di salvaguardia Naturalistiche Area di eccezionale bellezza paesaggistica costituita da uno dei pochi esempi di costa alta ancora integra dell'Italia peninsulare. Ricca di fenomeni carsici ed erosivi. La flora è ricca di rari endemismi inseriti nella "Lista Rossa" nazionale. L’area inoltre rappresenta un eccezionale sito fitogeografico per la presenza di specie trans-adriatiche. Tra la flora ricordiamo: Fiordaliso di Leuca (Centaurea leucadea), Alisso di Leuca (Aurinia leucadea), Campanula pugliese (Campanula versicolor), Efedra (Ephedra campylopoda), della quale è l'unica stazione italiana, mentre la rarissima Veccia di Giacomini (Vicia giacominiana) è un'endemica puntiforme. Oltre alla presenza di diverse specie nidificanti, ad un interessante passaggio migratorio, ricordiamo come in quest'area vi sia stata l'ultima presenza regionale del mammifero più raro d'Europa, la Foca monaca (Monachus monachus). In alcune delle cavità carsiche che si aprono lungo la costa sono presenti rare cenosi ipogee con diversi invertebrati endemici: Italodytes stammeri, Typhlocaris salentina, Haloblothrus gigas. Antropiche Presenza di un importante sito preistorico con ricche manifestazioni di arte rupestre nella Grotta dei Cervi a Porto Badisco. Forme di protezione e gestione esistenti Riserva naturale orientata regionale Iniziative possibili Turismo naturalistico, visite guidate e didattiche, ripristino ambientale. Bibliografia Sigismondi A. Tedesco N., 1990 - OP. Cit. SCHEDA C6 Denominazione dell'area Palude del Capitano Ubicazione: Provincia: Lecce Comuni: Nardò Estensione Ha Motivazioni di salvaguardia Naturalistiche Rilevante fenomeno carsico rappresentato da varie risorgive a forma di dolina colme d'acqua salmastra] localmente dette "spunnulate", presentano una caratteristica vegetazione idrofila a Ruppia. Nelle aree circostanti di rilievo la presenza dello Spinaporci (Sarcopanterium spinosum) che ha qui l'unica stazione senza regionale e la seconda conosciuta per tutta l’Italia. E’ presente anche una rigogliosa stazione di Salicornieto, "habitat prioritario". Importante stazione di sosta lungo le vie migratorie. Antropiche Forme di Protezione e gestione esistenti Segnalazioni Censimento Biotopi Società Botanica Italiana Sito Corine Natura in Puglia. Atti Simp. Cons. Natu. Problemi di salvaguardia Abusivismo edilizio. Sovrapascolo. Incendio. Segnalazioni Censimento Biotopi Società Botanica Italiana. Sito Corine Natura in Puglia Problemi di salvaguardia Controllo delle attività edilizie e delle infrastrutture balneari. Aree annesse Proposta di tutela Parco naturale regionale Iniziative possibili Struttura museale. Visite guidate. Bibliografia Bianco et ai., 1986 - Aspetti interessanti della flora di Torre Minervino. Thalassia Salentina 16. Sigismondi A. Tedesco N., 1990 - op. cit. SCHEDAC7 Denominazione dell'area Palude del Conte e duna costiera Ubicazione: Provincia: Taranto, Lecce Comuni: Porto Cesareo, Manduria Estensione Ha Motivazioni di salvaguardia Naturalistiche Area caratterizzata da una vasta depressione retrodunale con ricca e diversificata vegetazione igrofila ed alofila, con specie rare della "Lista Rossa#65533;? come: l'Orchidea di palude (Orchis palustris), e la Campanella palustre (Ipomea |
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stefanofaggioli
Utente Senior
Città: Scandicci
Prov.: Firenze
Regione: Toscana
558 Messaggi Flora e Fauna |
Inserito il - 12 gennaio 2011 : 07:30:53
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Il bello è che magari non ci coltiveranno niente; mi è capitato più volte di aver visto arare dei terreni incolti solo per 'tenerli puliti'. E d'altra parte, rendiamoci conto che la maggior parte degli agricoltori manco sanno cos'è un'orchidea. A volte non ci pensiamo, magari basterebbe parlare preventivamente col proprietario del fondo per evitare questi scempi; non tutti magari sono insensibili come si può pensare... |
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vespa90ss
Utente Super
Città: Firenze
Regione: Toscana
6434 Messaggi Tutti i Forum |
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Cmb
Moderatore
Città: Buers
Prov.: Estero
Regione: Austria
12844 Messaggi Flora e Fauna |
Inserito il - 12 gennaio 2011 : 09:23:00
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Non lo so come si chiama "Flächenstilllegung" in italiano
Qui si trova l'info in inglese:
Link (la reforma di Mac Sharry)
"La distinction des espèces de limaces est extrêmement difficile, et aucun zoologiste n’est encore parvenu à quelque chose d’un peu satisfaisant sous ce rapport." H. M. DUCROTAY DE BLAINVILLE 1823
Riassunto del Forum Natura Mediterraneo degli Limax dell'Italia |
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lynkos
Con altri occhi
Città: Sant'Eufemia a Maiella
Prov.: Pescara
Regione: Abruzzo
17647 Messaggi Tutti i Forum |
Inserito il - 12 gennaio 2011 : 13:16:19
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| Messaggio originario di Cmb:
Non lo so come si chiama "Flächenstilllegung" in italiano |
Politica agricola comune . Per la riforma MacSharry, vedi qui, per esempio.
Sarah Gregg - Con altri occhi, Flickr, Facebook
"Mi rendo conto anche che non possiamo vincere questa battaglia per salvare specie e ambienti senza creare un legame emozionale tra noi e la natura, poiché non lotteremo per salvare ciò che non amiamo, ma che apprezziamo solo in qualche senso astratto", (Stephen Jay Gould) |
Modificato da - lynkos in data 12 gennaio 2011 13:18:31 |
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a p
utente ritirato in data 22.02.2012
9799 Messaggi
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Inserito il - 12 gennaio 2011 : 13:44:36
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La riforma Mc. Sharry è ormai la preistoria della Politica Agricola Comune - PAC, ora andiamo verso grandi passi verso la politica 2013-2020. Attualmente uno dei capisaldi della PAC è lo sviluppo rurale. Non ci può essere sviluppo rurale senza tutela dell'ambiente, della biodiversità, agricoltura multifunzionale, energie rinnovabili, ecc. Questo scempio denunciato non sta né in cielo, né in terra ... è inconcepibile, è una violazione palese di quanto auspicato dalla politica di sviluppo rurale. E' un danno alla biodiversità notevole.
Ma non possiamo solo denunciare ... bisogna agire. Perché uno del posto non va dall'agricoltore spiegandoli il danno arrecato e che avrebbe potuto beneficiare di incentivi per la tutela della biodiversità?
Dal Regolamento CE 1698/05
| al posto tuo, Matteo, (perdonami se mi permetto di darti delle dritte) informerei i proprietari del terreno del danno che hanno recato e delle opportunità che hanno perso. Penso che ne valga davvero la pena. Valuta tu le possibili controindicazioni a questa mossa, non ultima che il sito possa diventare frequentato come Piazza Navona o che il contadino possa spararti a sale. |
Se fossi del luogo andrei personalmente, concordo con Beppe. Controindicazioni non ne vedo!
Alessandro PD
Chi ama la Natura le lascia i suoi fiori
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Lucabio
Utente Senior
Città: Mongardino
Prov.: Asti
Regione: Piemonte
4359 Messaggi Tutti i Forum |
Inserito il - 12 gennaio 2011 : 18:07:26
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Condivido in pieno, il dialogo con il proprietario del fondo è la migliore soluzione possibile.. poi consiglio a Matteo come a chiunque dovesse trovarsi in una situazione simile che si possono realizzare, se c'è un Ente Parchi, o qualsiasi altra Associazione attiva sul territorio (WWF, Gruppo Botanico, ecc..) dei cartelli informativi tipo questi... e posso assicurare per esperienza personale che sciempi simili vengono ridotti notevolmente! Se poi ci fossero anche le istituzioni ufficiali a fare la loro parte sarebbe sicuramente meglio, ma piuttosto che perdere tutto, meglio tamponare come si può! Se poi ancora ci fossero anche i fondi per i proprietari dei fondi... beh, così sarebbe troppo semplice!!
Ciao!
Luca
Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l'ha già creata. Albert Einstein
Non c'è niente come la paleontologia. Nessun piacere può essere paragonato a ciò che si prova nel trovare un gruppo di ossa fossili in buono stato, che raccontano la loro antica storia in un linguaggio quasi vivo. Charles Darwin
Forum geologia e paleontologia - Forum orchidee spontanee
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coccinella2008
Utente V.I.P.
Città: EE
171 Messaggi Flora e Fauna |
Inserito il - 12 gennaio 2011 : 18:13:04
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Sembra quasi inutile dire "Matteo, dispiace molto quello che hai visto e provato" e tu sai che le mie parole sincere non potranno rendere più sopportabile il dolore ed il prendere coscienza della nostra impotenza. Proprio domenica con Giampaolo progettavamo ed immaginavamo già il nostro prossimo incontro lì su quel campo: a cercare, a fotografare ed a rotolarci sull'erba, cercando di non ferire e colpire alcune essenze. Animo e Coraggio, un abbraccio a presto e vedrai qualcosa rispunterà! Grazie infinito per tutto la figlia di un elfo maggiore |
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vespa90ss
Utente Super
Città: Firenze
Regione: Toscana
6434 Messaggi Tutti i Forum |
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NGG
Utente V.I.P.
Città: firenze
332 Messaggi Tutti i Forum |
Inserito il - 17 gennaio 2011 : 10:53:47
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Ho letto l'interessante discussione. Le foto mi hanno fatto dispiacere, ma non mi hanno inorridito.
Io, come brandellodistoffa, non sono così catastrofista. NOn è stato costruito un villaggio turistico, ma è stato arato un terreno.. Probabilmente per diversi anni non si vedranno orchidee su quel terreno, ma i tuberi rimangono e soprattutto quel terreno può anche ritornare incolto.
Se c'e' una cosa che mi sembra di aver capito sulle orchidee da quando mi sono interessato a questo mondo, è che, straordinariamente, queste piante prosperano nelle situazioni disturbate da fattori di vario tipo. Presenza di animali, incendi, sfalcio, ecc, nOn sono necessariamente un fatto negativo per la diffusione di queste specie. Anzi in molti casi pare traggono beneficio.
Io cercherei di distinguere i veri mistatti ambientali (cemento, asfalto, diserbanti, ecc.) da altri fenomeni più naturali, anche per risultare più credibili agli occhi dei non appassionati di natura. Saluti a tutti L.
--- I know, it's only flowers, but I like it. |
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giip
Utente Senior
Città: Palermo
Prov.: Palermo
Regione: Sicilia
3135 Messaggi Flora e Fauna |
Inserito il - 17 gennaio 2011 : 16:03:48
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| Messaggio originario di NGG:
Ho letto l'interessante discussione. Le foto mi hanno fatto dispiacere, ma non mi hanno inorridito.
Io, come brandellodistoffa, non sono così catastrofista. NOn è stato costruito un villaggio turistico, ma è stato arato un terreno.. Probabilmente per diversi anni non si vedranno orchidee su quel terreno, ma i tuberi rimangono e soprattutto quel terreno può anche ritornare incolto.
Se c'e' una cosa che mi sembra di aver capito sulle orchidee da quando mi sono interessato a questo mondo, è che, straordinariamente, queste piante prosperano nelle situazioni disturbate da fattori di vario tipo. Presenza di animali, incendi, sfalcio, ecc, nOn sono necessariamente un fatto negativo per la diffusione di queste specie. Anzi in molti casi pare traggono beneficio.
Io cercherei di distinguere i veri mistatti ambientali (cemento, asfalto, diserbanti, ecc.) da altri fenomeni più naturali, anche per risultare più credibili agli occhi dei non appassionati di natura. Saluti a tutti L.
--- I know, it's only flowers, but I like it.
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giip Link |
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marresemau
Utente V.I.P.
Città: Foggia
Prov.: Foggia
Regione: Puglia
121 Messaggi Flora e Fauna |
Inserito il - 27 aprile 2011 : 22:19:33
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carissimo matteo, hai denunciato la cosa alle autorità?
se mi dai precisamente le coordinate del sito possiamo fare una bella denuncia. Anche se il fondo è privato possiamo fare qualcosa, ad esempio verificare se il sito è accatastato come pascolo o come campo agricolo etc etc.
Ti prego di segnalarmi (la prossima volta) la cosa in quanto non dobbiamo rimanere solo a guardare!!
saluti maurizio marrese
PS: mi sono accorto della tua segnalazione solo ora.
Maurizio Marrese Foggia
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