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 di Natura Mediterraneo
 


ATTENZIONE! A causa dello stato di grave minaccia nel quale si trovano attualmente gli anfibi, dovuta non solo all'alterazione degli habitat, ma anche alle patologie legate alla chitridiomicosi e alla possibilità che appassionati e studiosi di anfibi possano diventare vettori involontari del contagio durante le escursioni, invitiamo tutti gli utenti del forum ad avere particolare cura quando ricercano o fotografano questi animali. Considerata inoltre la delicatezza necessaria nel maneggiare gli anfibi, onde evitare emulazioni da parte di persone inesperte, che potrebbero causare danni agli animali, invitiamo gli utenti a non postare foto di esemplari tenuti in mano. Questo tipo di foto d'ora in poi saranno rimosse. Eventuali foto inerenti studi o indagini scientifiche possono essere postate previa autorizzazione da parte dei moderatori di sezione o degli amministratori.
Grazie a tutti per la collaborazione


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 Forum Animali - Natura Mediterraneo
 ANFIBI
 Quali sanzioni per l'uccisione di anfibi ?
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carlo catoni
Utente V.I.P.

Città: Cesano di Roma
Prov.: Roma

Regione: Lazio


387 Messaggi
Tutti i Forum

Inserito il - 15 giugno 2009 : 17:01:43 Mostra Profilo  Apri la Finestra di Tassonomia

Salve a tutti,
vorrei sapere, se possibile, qual'è la sanzione per l'uccisione di anfibi o rettili in Sardegna e nel Lazio. Sto per scrivere un breve testo per degli agriturismi di amici e vorrei inserire una nota per evidenziare a cosa vanno incontro le persone che uccidono un rettile o una delle numerose raganelle presenti.

grazie mille
carlo

aspisatra
Moderatore


Città: Svizzera

Regione: Switzerland


2170 Messaggi
Flora e Fauna

Inserito il - 15 giugno 2009 : 18:01:16 Mostra Profilo Apri la Finestra di Tassonomia
Legalmente non saprei, ma se la situazione é come in Svizzera, non succede nulla... se ne fregano altamente!!

Greg Meier

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ugandensis
Utente Senior

Città: Firenze
Prov.: Firenze

Regione: Toscana


1263 Messaggi
Flora e Fauna

Inserito il - 15 giugno 2009 : 18:25:11 Mostra Profilo Apri la Finestra di Tassonomia
Le sanzioni non fanno paura a nessuno e nello specifico non servono veramente a niente.... io ho educato mio padre e l'uomo che mi curava la vigna, grandi uccisori di vipere (mai vista una vipera in vita loro, erano tutte povere natrix) semplicemente facendogliene vedere una da vicino. Un quarto d'ora dedicato a questo, due potenziali assassini in meno. Solo così possiamo fare.
La legge è carta, l'osservazione può diventare rispetto.
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D21
Moderatore Tutor


Città: Cuneo

Regione: Piemonte


6700 Messaggi
Tutti i Forum

Inserito il - 15 giugno 2009 : 20:40:19 Mostra Profilo Apri la Finestra di Tassonomia
Beh, d'accordo... quanto dite è tristemente vero... ma le leggi ci sono e si possono far valere! Poi, si tratta di turisti e magari non sanno come vanno le cose effettivamente, lì, e magari un attimo di paura se la prendono, di fronte alla minaccia di una sanzione

Dunque:
per la Sardegna: Legge Regionale n° 23 del 29 luglio 1998, l'art. 5 recita:

Art.5
Specie tutelate
1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto di tutela della presente legge, i mammiferi, gli uccelli, i rettili e gli anfibi dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio regionale e nelle acque territoriali ad esso prospicienti.
[...]


Poi, le sanzioni: art.74
Art.74
Sanzioni
4. A chi abbatte, cattura o detiene un esemplare di qualsiasi specie di fauna sempre protetta è comminata una sanzione amministrativa da lire 10.000.000 a lire 20.000.000 e viene altresì revocata l'autorizzazione regionale alla caccia.
[...]
4. Per le violazioni delle altre disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 31 della Legge n. 157 del 1992.
5. Per le residue violazioni della presente legge e non previste dall'articolo 31 della Legge n. 157 del 1992 è comminata una sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva.


Infine, l'allegato 1 riporta le specie particolarmente protette:

d) RETTILI PRESENTI IN SARDEGNA:
Tartaruga marina comune (Caretta caretta) Dermochelide coreacea (Dermochelys coriacea) Tartaruga verde (Chelonia mydas) Testuggine d'acqua (Emys orbicularis) Testuggine comune (Testudo hermanni) Testuggine greca (Testudo grega) Testuggine marginata (Testudo marginata) Tarantolino (Phyllodactylus europaeus) Algiroide nano (Algyroides fitzingeri) Lucertola di Bedriaga (Archaeolacerta bedriagae) Lucertola tirrenica (Podarcis tiliguerta ranzii e podarcis tiliguerta toro) Colubro ferro di cavallo (Coluber hippocrepis) Saettone (Elaphe longissima) Biscia del collare (Natrix natrix cetti) Camaleonte (Chamaeleo chamaelon)
e) ANFIBI RIPRODUCENTISI IN SARDEGNA:
Euprotto sardo (Euproctus platycephalus) Geotritone dell'Iglesiente (Speleomantes genei) Geotritone imperiale (Speleomantes imperialis) Geotritone del Supramonte (Speleomantes supramontis) Geotritone del Monte Albo (Speleomantes flavus) Discoglosso sardo (Discoglossus sardus) Rana verde (Rana esculenta)
Specie per le quali la Regione adotta provvedimenti prioritari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela dei loro habitat.


Il testo completo della legge è qui:

Link

________________________________________


Per il Lazio:

L.R. 5 Aprile 1988, n. 18
Tutela di alcune specie della fauna minore


Art. 1
La Regione persegue il fine di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatica minore e del loro habitat con particolare riferimento alle specie minacciate di estinzione e vulnerabili.


Art. 3

Per le specie elencate nel presente articolo e' vietato:
a) qualsiasi forma di cattura, di detenzione e di uccisione;
b) il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione e di riposo;
c) il molestare la fauna selvatica minore, specie nel periodo della riproduzione, dell' allevamento e dell'ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione al raggiungimento delle finalita'di cui al precedente articolo 1;
d) la distruzione o la raccolta di uova dell' ambiente naturale o la loro detenzione quand' anche vuote;
e) la detenzione, il trasporto ed il commercio di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonche' di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall' animale, nella misura in cui cio' contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo.

Le specie di anfibi e rettili protette sono le seguenti:

Salamandra pezzata (Salamandra salamandra gigliolii);
Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata);
Tritone crestato (Triturus cristatus carnifex);
Tritone punteggiato (Triturus vulgaris meridionalis);
Tritone italiano (Triturus italicus);
Geotritone italiano (Hydromantes italicus italicus);
Ululone a ventre giallo (Bombina variegata pachypus);
Rospo comune (Bufo bufo spinosus);
Rospo smeraldino (Bufo viridis viridis);
Raganella comune (Hyla arborea arborea);
Rana agile (Rana dalmatina);
Rana greca (Rana graeca);
Tartaruga marina comune (Caretta caretta caretta);
Tartaruga franca (Chelonia mydas mydas);
Tartaruga liuto (Dermochelys coriacea);
Testuggine comune (Testudo hermanni robertmertensi);
Testuggine d' acqua (Emys orbicularis);
Tarantola mauritanica (Tarentola mauritanica mauritanica);
Emidattilo verrucoso (Hemidactylus turcicus turcicus);
Ramarro (Lacerta viridis viridis);
Lucertola muraiola (Podarcis muralis brueggemanni e Podarcis muralis nigriventis);
Orbettino (Anguis fragilis fragilis);
Luscengola (Chalcides chalcides chalcides);
Biacco maggiore (Coluber viridiflavus viridiflavus);
Lucertola campestre (Podarcis sicula campestris,
Podarcis sicula sicula, Podarcis sicula latastei, Podarcis sicula pasquinii e Podarcis sicula patrizii);
Cervone (Elaphe quatuorlineata quotuorlineata);
Saettone (Elaphe longissima longissima ed Elaphelongissima romana);
Biscia dal collare (Natrix natrix helvetica);
Biscia tassellata (Natrix tessellata tessellata);
Coronella della Gironda (Coronella girondica);
Vipera dell' Orsini (Vipera ursinii ursinii).
[...]


Art. 6

Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge e' soggetto alla sanzione amministrativa minima di L. 70.000 e massima di L. 170.000 ed alla confisca degli animali.


Il testo della legge per il Lazio si trova qui:

Link

Spero siano le leggi più aggiornate, semmai correggetemi

Dario.


"Siamo noi, che sotto la notte ci muoviamo in silenzio, tra gli anfratti dei sogni che il giorno ci ispira,
nei meandri di un tempo che cambia ogni volta, cercando qualcosa che non abbiamo mai perso." (1795 J.d.L.)
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stefano64
Utente V.I.P.

Città: Serrone
Prov.: Frosinone

Regione: Lazio


166 Messaggi
Tutti i Forum

Inserito il - 15 giugno 2009 : 20:52:18 Mostra Profilo Apri la Finestra di Tassonomia
Per la regione Lazio la L.R. 18/88 prevede un minimo di lire 70.000 ed un massimo di lire 170.000.Visto che per il pagamento in misura ridotta si applica la sanzione più favorevole tra il doppio del minimo ed un terzo del massimo,il tutto,tradotto in euro si riduce a euro 29.Ciao,Stefano.
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Carlmor
Moderatore Trasversale


Città: Varese
Prov.: Varese

Regione: Lombardia


8940 Messaggi
Flora e Fauna

Inserito il - 15 giugno 2009 : 21:34:25 Mostra Profilo Apri la Finestra di Tassonomia
per chi fosse interessato alla legislazione nazionale e regionale sulla tutela della fauna segnalo questo sito
raccoglie buona parte della legislazione in materia ... non è detto che tutto sia aggiornato quindi le leggi elencate vanno prese con le dovute cautele, ma come base conoscitiva direi che va bene

Carlo
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Riccardo Banchi
Utente Super


Città: PIOMBINO
Prov.: Livorno

Regione: Toscana


5312 Messaggi
Flora e Fauna

Inserito il - 16 giugno 2009 : 08:51:16 Mostra Profilo Apri la Finestra di Tassonomia
Dario Olivero (D21) è ormai il re della materia!

Riguardo alle indicazioni per i turisti, oltre a evidenziare la normativa, punterei, come già detto, alla non pericolosità di "nessun" animale, anzi, alla loro utilità.

Ric
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perspicillata
Utente V.I.P.

Città: Ancona

Regione: Marche


129 Messaggi
Tutti i Forum

Inserito il - 17 giugno 2009 : 18:06:15 Mostra Profilo Apri la Finestra di Tassonomia
C'è da considerare anche la Direttiva "Habitat" 92/43/CEE e il regolamento di applicazione approvato in Italia (DPR 357/1997), che tutelano alcune specie animali (raganella compresa), ma non hanno previsto sanzioni... quindi di fatto è una norma inapplicabile.

Se poi il sito di interesse ricade in un'area protetta nazionale (Parco o Riserva), si applica la legge 394/1991 che tutela la fauna tout-court (art. 11 comma 3, lettera a):

Art. 11 - Regolamento del parco
(...omissis...)
3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, non ché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale
(...omissis...)
5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusi vi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.

Nel caso di uccisione di una specie, si passa direttamente al "penale" (arresto fino a sei mesi o ammenda da 100 euro a 12.500 euro), Art. 30 comma 1

Art. 30 - Sanzioni
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamilioni. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemilioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.
2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemilioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.
3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino del l'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.
4. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.
5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689, in quanto non in contrasto con il presente articolo.
6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n.349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.
7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.
8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedo no misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regio nali.
9. Nell'area protetta dei monti Cervati, non si applicano, fino alla costituzione del parco nazionale, i divieti di cui all'articolo 17, comma 2.


Unico inghippo: l'area protetta deve aver approvato il Regolamento del Parco, altrimenti gran parte dei divieti di cui all'art. 11 non si possono applicare.

Infine, ultima annotazione in caso di maltrattamento e uccisione di animale... ci si può avvalere - anche dell'art. del Codice Penale:

Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.



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carlo catoni
Utente V.I.P.

Città: Cesano di Roma
Prov.: Roma

Regione: Lazio


387 Messaggi
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Inserito il - 18 giugno 2009 : 09:18:15 Mostra Profilo Apri la Finestra di Tassonomia
Grazie mille per le risposte!!
ovviamente lo so benissimo che nessuno andrà mai in galera o riceverà mai una multa per aver ucciso le raganelle sarde nel giardino dei miei amici, ma visto che questo accade (perché fanno rumore la notte ), è bene far sapere loro cosa vanno incontro. Inoltre, quanto meno in sardegna, ho già predisposto dalla mia amica un bel avviso che recita in un paio di lingue, che in Sardegna non ci sono rettili pericolosi, e che ci sono specie simili alle continentali vipere che sono però innocue (con annessa foto mia con la natrice viperina ).. speriamo che aiuti!

trovo interessante che in Sardegna le multe arrivino a 20 milioni di lire mentre nel lazio si e no a 100 EURO!

ciao e grazie di nuovo
Carlo
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